Revocazione ordinanza di inammissibilità e errore di fatto non integrabile (Cass. civ. Sez. II n. 19821 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una mera svista materiale, che induce il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, ovvero a ritenerlo inesistente quando sia stato accertato in modo parimenti indiscutibile. Non integra pertanto vizio revocatorio la censura che investa direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, poiché in tal caso si prospetta un errore di giudizio, e non di percezione. Il rimedio, inoltre, non può essere esperito per far valere un errore che, ove sussistente, sarebbe imputabile al giudice del gravame e non alla Corte di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società per ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile, ma la domanda era stata respinta dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3762 del 2022, aveva confermato il rigetto, rilevando che la sottoscrizione di un contratto di locazione da parte dell’appellante dimostrava la consapevolezza dell’altruità del bene e che mancava la prova dell’interversione del possesso.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30254/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e agli importi previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato ex art. 380 bis cod. proc. civ.. Il ricorrente ha allora proposto revocazione avverso tale ordinanza, deducendo un unico motivo. La società fallita e un altro controricorrente hanno resistito con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava un errore di fatto in ordine alla motivazione relativa all’effettivo possesso del bene e all’onere probatorio. Il ricorrente lamentava che la Corte avesse omesso di valutare la circostanza che l’attore, sin dal primo grado, aveva chiesto di provare il possesso ai fini dell’usucapione e aveva articolato, nella memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., prove testimoniali non ammesse; ne deduceva l’impossibilità di ritenere mancante la prova del possesso quando ogni valutazione era stata di fatto impedita.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ricordato che l’errore di fatto riparabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che induca il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile. Non può quindi aversi errore revocatorio per pretesi vizi che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, come confermato dai precedenti richiamati (Cass. Sez. I n. 14267 del 19.06.2007; Cass. Sez. I n. 7778 del 27.03.2017; Cass. Sez. V n. 27570 del 30.10.2018).

Nel caso concreto non si censurava un errore di fatto, ma si stigmatizzava un asserito errore di diritto: si criticava la statuizione dell’ordinanza revocanda secondo cui i motivi di ricorso miravano a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio di inammissibilità della prova per testi, antecedente logico-giuridico della sentenza di rigetto del gravame. Non si faceva valere un errore di percezione, ma si contestava un’attività valutativa che, se errata, avrebbe integrato un errore di giudizio, non deducibile come vizio revocatorio (Cass. n. 25200/2023).

A ciò si aggiunge un ulteriore rilievo: il presunto errore revocatorio, ove sussistente, sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello e non dalla Corte di cassazione. Il giudizio di inutilità delle prove testimoniali, già non ammesse in primo grado, era stato espresso dalla Corte territoriale, e la censura posta a base della revocazione coincideva con quella già sollevata in appello e implicitamente respinta.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’applicazione, in conformità della proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. in favore di ciascun controricorrente e alla cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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