Inammissibile l’opposizione di terzo contro ordinanze e atti del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 243 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo disciplinata dall’art. 108, comma 1, cod. proc. amm. è esperibile esclusivamente avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, e non tollera estensioni analogiche a provvedimenti di diversa natura. Le ordinanze rese nel giudizio di ottemperanza e gli atti del commissario ad acta non sono impugnabili con tale rimedio, poiché si collocano nella fase esecutiva e sono privi di autonoma attitudine decisoria. L’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. riserva il reclamo al giudice dell’ottemperanza per le parti del giudicato e individua nel ricorso ordinario ex art. 29 cod. proc. amm. l’unico strumento del terzo estraneo al giudicato. Il difetto della qualità di terzo, già accertato con efficacia di giudicato, priva l’opponente del presupposto indefettibile del rimedio.

Il Fatto

Il ricorrente, quale commissario straordinario di una gestione separata nell’ambito di un ex ambito territoriale ottimale, propone opposizione di terzo avverso due ordinanze emesse da una sezione del medesimo Tribunale nel giudizio di ottemperanza e avverso le note con cui il commissario ad acta aveva disposto il prelievo di somme da un conto corrente intestato alla gestione separata, per soddisfare i crediti di alcuni lavoratori vantati nei confronti del consorzio in liquidazione.

L’opponente sostiene che quel conto appartenga a una gestione dotata di autonomia soggettiva e contabile, operante in nome e per conto dei Comuni e non successiva nei debiti del consorzio. I controinteressati eccepiscono l’inammissibilità del rimedio per erroneità del mezzo, la tardività parziale e il difetto della qualità di terzo, richiamando un precedente del giudice d’appello amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. L’art. 108 cod. proc. amm. circoscrive l’opposizione di terzo alle sole sentenze, senza consentire applicazioni a provvedimenti diversi, quali le ordinanze dell’ottemperanza e gli atti del commissario. Il codice disciplina infatti in modo compiuto le tutele della fase esecutiva.

L’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. attribuisce al giudice dell’ottemperanza la cognizione di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato e, tra le parti, degli atti del commissario ad acta, avverso i quali è ammesso reclamo dinanzi al medesimo giudice. Per i terzi estranei al giudicato la medesima norma individua nel ricorso ordinario ex art. 29 cod. proc. amm. lo strumento di tutela.

Il rimedio prescelto è quindi inammissibile per erroneità del mezzo. Il Collegio richiama sul punto un precedente del TAR Sicilia, Catania, e uno del Consiglio di Stato, a conferma del carattere eccezionale e di stretta interpretazione dell’opposizione di terzo.

Anche a prescindere da tale rilievo, l’opposizione è inammissibile per difetto della qualità di terzo. Con una sentenza del giudice d’appello amministrativo, resa in un giudizio sovrapponibile e fondato sulle stesse deduzioni, è stata esclusa l’esistenza di una soggettività giuridica distinta della gestione separata rispetto al consorzio in liquidazione, per assenza di prova di una autonoma imputazione di rapporti attivi e passivi.

La posizione dell’opponente è stata così qualificata come riconducibile all’area giuridica del consorzio, con estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. In mancanza di una dimostrata autonomia, la gestione non è centro distinto di imputazione di interessi e gli atti dell’ottemperanza non possono ledere la sfera di un terzo estraneo. Le spese di lite sono compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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