Motivazione apparente sul calcolo delle distanze legali e rinvio al merito (Cass. civ. Sez. II n. 5724 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale viziata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella lettura offertane dalle Sezioni Unite, la sentenza d’appello che accolga il gravame in tema di distanze legali fondandosi su una relazione peritale integrativa senza indicare il metodo di calcolo utilizzato per la misurazione e le ragioni del risultato difforme rispetto alla prima relazione del consulente tecnico d’ufficio. Il vizio ricorre quando l’argomentazione è obiettivamente inidonea a rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. In tal caso la sentenza va cassata con rinvio, dovendo il giudice di merito attenersi al criterio secondo cui, al fine di verificare l’osservanza delle distanze, assume rilievo la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato hanno agito per la manutenzione del possesso, lamentando che il vicino avesse realizzato una sopraelevazione a distanza inferiore ai tre metri e una veduta a meno di un metro e mezzo. Conclusa la fase interdittale con un’ordinanza di arretramento, il Tribunale ha accolto nel merito possessorio le domande, condannando il convenuto ad arretrare la costruzione, a innalzare il parapetto della terrazza e al risarcimento del danno.

La Corte d’appello ha invece accolto il gravame del convenuto: ha revocato la condanna all’arretramento della costruzione in ampliamento al secondo piano e ha ridotto il risarcimento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. La doglianza è che la Corte territoriale, per giustificare la revoca dell’ordine di arretramento, abbia richiamato una relazione peritale integrativa nella quale il consulente aveva indicato una distanza superiore a quella legale, senza confrontarsi con la prima relazione che aveva invece riscontrato una distanza inferiore.

La Corte accoglie il motivo sotto il profilo della motivazione apparente. Il riferimento alla nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 2767/2023 individua il parametro: la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto, l’argomentazione della Corte d’appello è obiettivamente inidonea a fare conoscere il ragionamento seguito, perché non vengono indicati né il metodo di calcolo utilizzato per la misurazione delle distanze tra le costruzioni, né le ragioni che hanno condotto al risultato difforme rispetto alla prima relazione tecnica.

Il vizio non riguarda il merito della misurazione, ma l’assenza di un percorso argomentativo controllabile. La lacuna impone un nuovo esame della questione del rispetto delle distanze legali. L’accoglimento del primo motivo assorbe logicamente gli altri tre, che denunciano rispettivamente la falsa applicazione degli artt. 873 e ss. cod. civ. quanto al metodo di calcolo, l’omessa pronuncia sul danno da non conformità della sopraelevazione alle prescrizioni urbanistiche, e la compensazione delle spese.

Nel disporre il rinvio, la Corte indica al giudice di merito il criterio da seguire, richiamando l’orientamento secondo cui, per verificare l’osservanza delle distanze, occorre assumere come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto, come affermato da Cass. n. 5934/2011. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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