Convenzione di lottizzazione non approvata: inesigibile la cessione delle aree (TAR Calabria n. 1158 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione di lottizzazione che non sia stata approvata con deliberazione consiliare è inefficace, ai sensi dell’art. 28, sesto comma, legge n. 1150 del 1942, e l’obbligo di cessione delle aree in essa previsto non è esigibile. L’azione di cui all’art. 2932 cod. civ., esperibile davanti al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva in cui la convenzione riveste natura di accordo tra pubblica amministrazione e privato, postula la validità e l’efficacia dell’obbligo di prestare il consenso. La validità e l’efficacia di tale obbligo costituiscono presupposto dell’azione e possono essere scrutinate d’ufficio dal giudice. La domanda con cui il Comune chiede, in via subordinata all’accoglimento del ricorso incidentale, la caducazione dell’intero piano di lottizzazione ha natura di domanda riconvenzionale e soggiace al termine dell’art. 42 c.p.a. Il rigetto del ricorso principale per difetto delle condizioni dell’azione determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Con delibera consiliare il Comune aveva accolto l’istanza di un piano di lottizzazione per la costruzione di un complesso turistico alberghiero. Anni dopo le parti sottoscrivevano una convenzione di lottizzazione con cui il lottizzante si obbligava a cedere gratuitamente al Comune le aree destinate a urbanizzazione primaria, parcheggio, verde attrezzato e viabilità. La cessione non interveniva.
Il Comune agiva quindi nei confronti della società avente causa del lottizzante, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di cessione e una sentenza ex art. 2932 cod. civ. che tenesse luogo del contratto non concluso. La società resistente eccepiva l’inammissibilità della domanda per indeterminatezza delle aree e proponeva ricorso incidentale volto a dichiarare nulla o inefficace la convenzione, lamentando tra l’altro la mancata approvazione consiliare e l’omessa trascrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria difensiva comunale. Richiamato l’art. 73, comma 1, c.p.a., il termine perentorio di trenta giorni liberi anteriore all’udienza scadeva in una domenica; il deposito avvenuto il venerdì precedente era dunque tempestivo. Il limite orario delle dodici si riferisce, per l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., all’ultimo giorno utile. Il sabato non è festivo nel computo dei termini a ritroso, poiché l’art. 52, comma 5, c.p.a. estende la proroga ai soli termini calcolati in avanti, come già affermato dal TAR Catanzaro, sez. II, sent. 14 febbraio 2023, n. 228.
Nel merito il ricorso è infondato. L’azione ex art. 2932 cod. civ. è esperibile nel giudizio amministrativo in ipotesi di giurisdizione esclusiva, rivestendo la convenzione natura di accordo tra pubblica amministrazione e privato, ma postula la validità e l’efficacia dell’obbligo di prestare il consenso. Tale presupposto è sindacabile d’ufficio.
La convenzione richiamata dal Comune non è efficace. L’art. 28, sesto comma, legge n. 1150 del 1942 impone l’approvazione con deliberazione consiliare, che nel caso non risulta versata in atti. Ininfluente è la delibera di approvazione del piano, anteriore e priva di approvazione di uno schema di convenzione. L’obbligo di cessione non è dunque esigibile e su di esso non può fondarsi l’azione costitutiva.
Quanto alla domanda comunale di caducazione dell’intero piano, formulata in via subordinata all’accoglimento del ricorso incidentale, il Collegio la qualifica come domanda riconvenzionale, soggetta al termine dell’art. 42 c.p.a.. Nel merito è comunque infondata, perché subordinata a un evento non verificatosi e perché il rigetto consegue al difetto delle condizioni dell’azione.
Dal rigetto del ricorso principale deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le spese sono compensate per la complessità e le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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