Riconoscimento titolo estero sostegno, obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 67 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento espresso entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina di provvedere e, in ragione del rilevante numero di istanze della specie, commisura il termine per l’adempimento a un arco temporale congruo, nominando per il caso di perdurante inerzia il commissario ad acta. Il Ministero è tenuto a esaminare l’intero compendio di competenze acquisite e a valutare l’equipollenza del titolo, disponendo se del caso misure compensative.
Il Fatto
La parte ricorrente ha presentato istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’istanza è stata inoltrata in data 25 aprile 2025.
A fronte della mancata adozione di un provvedimento espresso, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento nel termine stabilito dall’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, di recepimento della direttiva 2013/55/UE. Tale norma stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza, commisurando il termine — preordinato all’adozione di un provvedimento espresso — a 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta è motivata in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, e confortata dal richiamo a precedenti conformi.
Il Tribunale ha precisato il contenuto dell’obbligo gravante sull’Amministrazione, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della giurisprudenza europea. Il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno. Deve inoltre valutare l’equipollenza dell’attestato ed eventualmente disporre opportune e proporzionate misure compensative. Resta fermo il principio, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino le condizioni richieste.
Dall’accoglimento del ricorso è derivata la nomina, per il caso di perdurante inadempienza, del commissario ad acta con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza dei 120 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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