Ricorso in cassazione improcedibile senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 4083 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. copia della sentenza munita di relata di notifica, ovvero le copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, non recuperabile con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Sono esclusi la notifica del ricorso avvenuta prima della scadenza del termine breve e i casi in cui la relazione di notifica sia prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata e poi notificata. Nel ricorso ha dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. La controricorrente ha resistito con controricorso.

Nel giudizio di legittimità non è stata prodotta la relata di notifica della sentenza. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi la sorte del ricorso privo di tale documento, con particolare riferimento al rapporto tra il termine breve di impugnazione e il termine di deposito degli atti.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione muove dalla constatazione che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza, contenuta nel ricorso, non è una semplice affermazione descrittiva. Essa integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e impegna la parte a sopportare le conseguenze di quanto dichiarato.

Da questa premessa deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza corredata dalla relata di notifica. Per le notifiche a mezzo PEC l’onere riguarda le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione. La Corte ribadisce che tale omissione non può essere sanata dalla successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ormai tardiva.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, che hanno affermato il principio dell’autoresponsabilità della parte dichiarante, e Cass. n. 15832 del 2021, che ha precisato le conseguenze processuali dell’inadempimento. Da tali arresti si ricava che la mancata produzione determina l’improcedibilità del ricorso.

La Corte individua due limiti all’operare della sanzione. Il primo riguarda l’ipotesi in cui la notificazione del ricorso sia stata effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Il secondo riguarda il caso in cui la relazione di notifica risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d’ufficio.

Nel caso esaminato nessuna delle due condizioni di salvezza ricorre. Il termine breve è scaduto prima della notifica del ricorso e la relata non è stata prodotta né dalla controricorrente né risultava acquisita agli atti. Il ricorso è pertanto improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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