Distrazione spese va chiesta nel grado in cui si liquida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13702 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente, sicché la relativa domanda deve essere formulata nell’ambito dello stesso grado del processo in cui è articolata e non può essere proposta in un grado precedente o successivo. In assenza di reiterazione della dichiarazione richiesta dalla norma, non è possibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, il difensore abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.

Il Fatto

Il difensore della parte vittoriosa in un giudizio di legittimità ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza n. 27491/2023, con cui la Corte, rigettando il ricorso di un’azienda sanitaria provinciale avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 84 del 10.02.2021, aveva condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite. Il ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza.

L’Azienda ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale e opponendosi alla rettifica. Con ordinanza interlocutoria n. 14138/2024 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ravvisando l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, oggetto di contrasto, se nel procedimento di correzione, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza, si configuri una soccombenza che imponga di provvedere sulle spese processuali.

La Motivazione della Corte

L’istanza è respinta nel merito. Nel giudizio di cassazione manca, sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa, la formulazione dell’istanza di distrazione da parte del difensore, che si era limitato a chiedere la condanna dell’Azienda al pagamento delle spese e del compenso di giudizio, oltre accessori di legge.

Non può valere, osserva la Corte, l’istanza proposta nel precedente grado di merito. La distrazione delle spese in tanto può essere disposta in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che possa essere domandata in un grado precedente o successivo. Il principio si ricava dal testo dell’art. 93 cod. proc. civ., secondo cui la distrazione può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente: la domanda trova quindi necessaria collocazione nello stesso grado in cui viene articolata.

In assenza della reiterazione della dichiarazione prevista dalla norma, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, il difensore abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari, come affermato da Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019. L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha regolato le spese secondo la soccombenza e non deve pertanto essere corretta.

Quanto alle spese di questa sede, la Corte rileva che le Sezioni Unite n. 29432 del 14 novembre 2024 hanno stabilito che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. Nulla va dunque disposto sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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