Utili del socio fondatore esclusi dall’imponibile contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14043 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla competente gestione previdenziale deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d’impresa, secondo la nozione delineata dalla disciplina fiscale. Sono per contro esclusi i redditi di capitale, tra cui quelli derivanti dalla partecipazione a una società di capitali che non si accompagni allo svolgimento di attività lavorativa. La distinzione operata dall’art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986 tra partecipazione agli utili del socio fondatore e del socio non fondatore costituisce fictio iuris destinata a spiegare effetti ai soli fini fiscali e non incide sulla qualificazione dei redditi ai fini contributivi. Ne consegue che gli utili conseguiti dal socio fondatore di una s.r.l. restano estranei all’imponibile della Gestione commercianti.

Il Fatto

L’INPS notificava a un socio fondatore di una s.r.l. un avviso di addebito per la contribuzione non versata alla Gestione commercianti, riferita alla vendita di un immobile della società. Il socio proponeva opposizione davanti al Tribunale di Terni, che la accoglieva. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 43 del 2021, respingeva il gravame dell’Istituto, rilevando che gli utili spettanti al socio fondatore di una società di capitali possono essere inclusi nell’imponibile contributivo solo se qualificabili come redditi d’impresa, qualificazione da escludere nel caso concreto.

L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, in connessione con la legge n. 233 del 1990, con l’art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986 e con l’art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997. Il socio resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: chi è iscritto a una gestione previdenziale in ragione di un’attività lavorativa che genera tutela obbligatoria deve assoggettare a contribuzione la totalità dei redditi d’impresa, mentre restano fuori i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione societaria non accompagnata da prestazione lavorativa. Richiama sul punto Cass., sez. lav., n. 21540 del 2019 e Cass., sez. lav., n. 29961 del 2024.

Su questa base la Corte esamina la posizione peculiare del socio fondatore. L’INPS sosteneva che la legge assimila i redditi del socio fondatore ai redditi di lavoro autonomo, differenziandoli da quelli del socio non fondatore, con la conseguenza di doverne tenere conto nella determinazione dell’imponibile.

La Corte non nega la distinzione testuale contenuta nell’art. 53, comma 2, lettera d), del TUIR, ma ne ridimensiona la portata: si tratta di una fictio iuris diretta a produrre effetti sul piano fiscale, che non incide sulla qualificazione dei redditi ai fini contributivi. Richiama Cass., sez. lav., n. 16814 del 2023 e Cass., sez. lav., n. 26437 del 2023, e dichiara di voler dare continuità a tale orientamento, in assenza di rilievi critici idonei a indurne una revisione.

Ne deriva che la sentenza impugnata è conforme a diritto, avendo correttamente escluso dall’imponibile contributivo gli utili conseguiti dal controricorrente quale socio fondatore di s.r.l., in quanto estranei ai redditi d’impresa cui la legge riconosce rilievo ai fini della base di computo. Il ricorso è pertanto rigettato. Il recente consolidarsi dell’orientamento induce a compensare le spese del giudizio. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

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