Revocazione della sentenza di cassazione e punto controverso già deciso (Cass. civ. Sez. Un. n. 7316 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile quando l’asserito errore di fatto verta su atti che la Corte ha dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza. Un errore siffatto può risolversi, al più, in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, qualificabile come errore di giudizio. Non è configurabile l’errore revocatorio qualora la supposta erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e della consequenziale pronuncia, poiché la revocazione presuppone che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso già deciso.
Il Fatto
Un avvocato ha proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza delle Sezioni Unite che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Quest’ultima, in sede disciplinare, aveva confermato la sussistenza di un addebito deontologico, consistito nell’aver proferito frasi lesive dell’onore e del decoro di un collega nel corso di un’udienza.
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio: la sentenza impugnata avrebbe collocato prima dell’esposto, assumendoli come atti interruttivi intermedi, fatti per loro natura successivi alla proposizione dell’esposto stesso, quali l’apertura del procedimento, l’approvazione del capo di incolpazione e l’esame dell’incolpato. Ne ha tratto che, diversamente da quanto affermato, l’azione disciplinare era già prescritta al momento della proposizione dell’esposto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente. Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente non indica con sufficiente chiarezza quali siano i fatti dati per avveratisi nella sentenza impugnata e il cui verificarsi intende denunciare come incontrovertibilmente escluso, né quelli assolutamente esclusi che di contro emergerebbero per essersi verificati. Manca, dunque, la necessaria precisione in ordine al contenuto dell’errore di fatto.
Sul piano sostanziale, la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione decisoria che colleghi il rigetto dell’eccezione di prescrizione esclusivamente agli atti interruttivi interni al procedimento disciplinare. Essa fa riferimento, sulla base delle stesse affermazioni del ricorrente, all’intervenuta formazione del giudicato penale nel novembre 2013, ancorando a quella data il dies a quo.
Stabilire se il termine di prescrizione decorra dalla commissione del fatto o dall’esito del giudizio penale su quel fatto è questione di diritto. Il ricorrente, con un ricorso privo di chiara esposizione dell’allegato errore revocatorio, sembra dolersi in realtà di un errore di valutazione del giudice, non di un errore di fatto, come segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni.
La Corte individua un ulteriore profilo di inammissibilità. Il presupposto della revocazione è un errore emergente dal provvedimento, consistente nel dare per vero o per non vero il verificarsi di un fatto incontrovertibilmente escluso. Quand’anche un errore di fatto si fosse verificato — circostanza che non emerge con l’univocità necessaria e non sarebbe comunque decisiva — esso si collocherebbe fuori dal perimetro dell’errore revocatorio, che rileva solo a condizione che di esso non si sia discusso.
Una sentenza che si pronunci in tema di prescrizione e in cui si deduca l’esistenza di fatti interruttivi presuppone l’esame, nel contraddittorio delle parti, di quali siano i fatti interruttivi rilevanti, del loro verificarsi e del loro ordine cronologico rispetto agli altri fatti processualmente rilevanti. Si tratta di aspetti che fanno parte del thema decidendum: anche se la loro valutazione fosse stata sbagliata, sono punti già oggetto di discussione, che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire nel merito. Richiamando il principio di Cass. n. 9527 del 2019, il Collegio conferma che non è configurabile l’errore revocatorio quando la lamentata erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente soccombente al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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