Investimenti extra mandato, la banca non invoca il concorso colposo dell’investitore (Cass. civ. Sez. I n. 7315 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli investimenti in titoli ad alto rischio compiuti dall’intermediario in difformità dall’incarico di investire a capitale garantito, conferito dall’investitore con profilo di basso rischio, costituiscono atti esorbitanti dal mandato. Ai sensi dell’art. 1711, comma 1, cod. civ., resta a carico della banca l’effetto dannoso di tali atti, cioè la perdita subita, e non i capitali residui rimasti nella titolarità degli investitori. La disciplina dell’eccesso di mandato si applica anche quando il mandatario abbia agito usurpando il nome del mandante mediante sottoscrizioni apocrife: l’atto resta inefficace verso il mandante, senza che ne derivi la nullità radicale dei contratti per difetto di consenso. L’omesso disinvestimento non integra il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, cod. civ., perché manca la violazione di un autonomo dovere di intervento e la prova della certa o probabile incidenza utile dell’atto omesso.

Il Fatto

I componenti di un nucleo familiare erano correntisti di un istituto di credito, cui era poi subentrata una diversa banca, sin dal 1993. Avevano versato rilevanti importi con il mandato di procedere a investimenti a capitale garantito, coerenti con il loro profilo di basso rischio. Per un primo periodo il direttore della filiale aveva dato corso a pronti contro termine.

Successivamente, senza autorizzazione, il direttore aveva dirottato le somme su investimenti ad alto rischio, con perdite rilevanti. Gli investitori convennero in giudizio la banca per la restituzione delle somme e, in subordine, per il risarcimento del danno. Nel corso del processo disconobbero le sottoscrizioni apposte su documenti prodotti dalla banca e proposero querela di falso. Il Tribunale accolse in parte le domande risarcitorie; la Corte d’appello riformò, ravvisando il concorso colposo degli investitori per l’omesso disinvestimento a seguito di un invito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, gli investitori contestano il riconoscimento del loro concorso colposo, sostenendo che l’invito al disinvestimento proveniva dal difensore della banca nel corso del giudizio e che i rapporti non erano loro imputabili.

La Corte ricostruisce la natura dell’incarico. Gli investimenti ad alto rischio hanno esorbitato dal mandato originario, accostabile al mandato, che prevedeva investimenti garantiti coerenti col profilo di basso rischio. Richiamando Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007 e Cass. n. 18122 del 2020, si afferma che il modo di esecuzione del mandato non rientra nella discrezionalità del mandatario, ma costituisce il contenuto dell’obbligazione.

Ai sensi dell’art. 1711, comma 1, cod. civ., restano a carico del mandatario gli effetti degli atti eccedenti il mandato. La Corte precisa che ciò che resta a carico della banca sono gli effetti dannosi, cioè le perdite subite (con il richiamo a Cass. n. 8353 del 2023), non i capitali residui.

La disciplina si applica anche all’usurpazione del nome del mandante mediante falsificazione delle sottoscrizioni. Richiamando Cass. n. 22891 del 2016 e Cass. n. 5479 del 2023, la Corte assimila l’usurpazione alla spendita indebita del nome, con inefficacia dell’atto verso il mandante, escludendo la prospettata nullità radicale per mancanza di consenso.

Sul concorso colposo, la Corte distingue il comma 1 dal comma 2 dell’art. 1227 cod. civ.: il primo opera sul piano causale, il secondo impone al danneggiato un dovere di correttezza volto a evitare il danno. La mancanza dell’intervento deve costituire violazione di un autonomo dovere giuridico e spetta al danneggiante provare anche la certa o probabile incidenza utile dell’atto omesso (con i richiami a Cass. n. 19218 del 2018 e Cass. n. 3413 del 2023).

L’invito al disinvestimento risulta irrilevante: la corte d’appello non ha delineato alcun dovere violato e la soggezione dei titoli a oscillazioni non basta a fondare il concorso, perché la quotazione poteva anche salire. Richiamando Cass. n. 17333 del 2015 e Cass. n. 8353 del 2023, si esclude che il mancato disinvestimento integri esposizione volontaria al rischio. Il primo motivo è accolto; il secondo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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