Convocazione ex art. 173 legge fall. e diritto di difesa nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 31965 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento prenotativo di concordato preventivo, l’erroneo richiamo dell’art. 173 legge fall. nel decreto di convocazione del debitore non integra lesione del diritto di difesa, quando il contesto della convocazione sia noto e siano indicati i motivi che la giustificano. Non esiste un autonomo subprocedimento ex art. 173 legge fall. che imponga di sospendere le decisioni sulla domanda di concordato e sull’istanza di fallimento. La convocazione per contestare irregolarità di gestione e omissioni informative ha, al contrario, funzione di accelerazione di quelle decisioni, tanto se disposta prima dell’ammissione al concordato (artt. 161, comma 8, e 162 legge fall.), quanto se intervenuta in momento successivo. È inammissibile il ricorso che, invece di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si limiti a riproporre le tesi già poste a sostegno del reclamo.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarò il fallimento di una società, su istanza di un creditore, previa declaratoria di inammissibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo. Per il completamento di quest’ultima, con proposta, piano e documentazione, era stato concesso un termine, poi prorogato su istanza della società.
La società propose reclamo, contestando in particolare l’illegittimità della dichiarazione di fallimento, intervenuta all’esito di una convocazione erroneamente disposta ai sensi dell’art. 173 legge fall. La Corte d’Appello rigettò il reclamo. Contro la sentenza della corte territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il fallimento è rimasto intimato; il creditore istante ha depositato un atto formalmente denominato “controricorso”, dichiaratamente volto alla sola partecipazione alla discussione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 15, 162 e 173 legge fall., dolendosi che la corte territoriale non avesse ravvisato lesione del diritto di difesa nella convocazione disposta con erroneo richiamo dell’art. 173 legge fall., applicabile solo dopo l’ammissione al concordato. Sosteneva di essere stata indotta a fare affidamento su una procedura che richiede, per la dichiarazione di fallimento, un’istanza del creditore o del pubblico ministero.
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, perché le censure non si confrontano con la motivazione della corte territoriale e si limitano a ribadire le tesi già infruttuosamente poste a sostegno del reclamo. La vicenda processuale, come narrata nella sentenza impugnata e nel ricorso, evidenzia che contro la società era stata proposta istanza di fallimento dal creditore e che il relativo procedimento era stato riunito a quello avviato dalla debitrice con la domanda prenotativa di concordato.
La corte territoriale aveva osservato che non sono contestate né la sussistenza delle irregolarità di gestione e delle omissioni informative denunciate dal commissario giudiziale, né l’avvenuta scadenza, al momento della dichiarazione di fallimento, del termine prorogato per la presentazione di proposta e piano. Ha inoltre chiarito che la sentenza di fallimento è stata pronunciata su istanza della creditrice, la cui trattazione era stata riunita a quella della domanda di concordato per dare priorità a quest’ultima, e che l’errato riferimento all’art. 173 legge fall. nel decreto di convocazione non aveva inciso sul diritto di difesa, essendo noto il contesto e indicati i motivi.
La Corte ha quindi respinto la tesi di una sospensione del termine concesso per la presentazione di proposta e piano in attesa della definizione del preteso “subprocedimento ex art. 173 legge fall.“. Ha affermato che un tale autonomo subprocedimento non esiste e che la convocazione per contestare irregolarità di gestione e omissioni informative ha, al contrario, la funzione di accelerare le decisioni sulla domanda di concordato e sull’istanza di fallimento.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non ha provveduto sulle spese, perché il fallimento è rimasto intimato e il creditore si è costituito con un atto formalmente denominato “controricorso” ma privo di argomentazioni difensive, dichiaratamente volto alla sola partecipazione alla discussione orale. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.