Notifica PEC in appello: copia cartacea non causa improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 7314 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tempestiva costituzione dell’appellante mediante deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. La sanzione di improcedibilità è ricollegata esclusivamente all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. La mancanza, nell’atto di citazione d’appello, dei requisiti della vocatio in ius non determina l’inammissibilità del gravame, dovendosi disporre la rinnovazione ex art. 164 cod. proc. civ., con efficacia sanante ex tunc.
Il Fatto
Il Tribunale aveva riconosciuto un soggetto responsabile del cedimento del muro di contenimento di un’area di sua proprietà all’interno di un condominio e lo aveva condannato al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo degli immobili dei vicini. L’appellante propose gravame, ma la Corte d’appello di Napoli lo dichiarò improcedibile con sentenza pubblicata il 14 luglio 2021.
La Corte territoriale rilevò che l’appellante, costituitosi in forme cartacee, non aveva depositato telematicamente gli originali o i duplicati informatici dei messaggi PEC di notificazione, indispensabili per verificare il rispetto del termine di costituzione. Avverso tale decisione l’appellante ricorse per cassazione con tre motivi; alcune controparti proposero ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Il Collegio richiama un principio già enunciato in più occasioni recenti — Cass. n. 33601/2022, Cass. n. 9269/2023 e Cass. n. 17711/2023 — e lo ribadisce: la costituzione tempestiva dell’appellante con deposito cartaceo dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute, integra una nullità di forma e non l’improcedibilità.
Il percorso argomentativo muove dall’approdo nomofilattico di Cass., S.U., n. 16598/2016 in tema di art. 347 cod. proc. civ.: la sanzione dell’improcedibilità è collegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle forme. Opera, pertanto, la generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Tale lettura si pone in sintonia con la più ampia espansione del diritto di difesa, valorizzata da Cass., S.U., n. 2075/2024 e Cass., S.U., n. 2077/2024: le garanzie degli artt. 24 e 111 Cost. e il confronto con l’art. 47 della Carta di Nizza, l’art. 19 del Trattato sull’Unione europea e l’art. 6 CEDU impongono di evitare eccessi di formalismo e restrizioni irragionevoli all’accesso al tribunale. Richiamate, sul punto, Corte EDU, Mazzoni c. Italia, Trevisanato c. Italia e Succi c. Italia, oltre a Cass., S.U., n. 10648/2017 e Cass. n. 3612/2022.
Nel caso concreto la costituzione dell’appellante, avvenuta il 5 giugno 2017, era tempestiva rispetto alle due notificazioni, e la prova in atti, fornita in modalità analogica, non era contestata dalla stessa Corte territoriale. Quanto ai ricorsi incidentali, i primi due motivi sono rigettati in forza di Cass. n. 10926/2023: la mancanza della vocatio in ius nell’atto di citazione d’appello non comporta inammissibilità, ma impone la rinnovazione ex art. 164 cod. proc. civ., e nella specie la seconda notificazione aveva già sanato il vizio con efficacia ex tunc. Il terzo motivo incidentale resta assorbito.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà delibare l’appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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