Revocazione tributaria, inammissibile il ricorso sulla fase rescissoria (Cass. civ. Sez. V n. 33362 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione, distinto nelle fasi rescindente e rescissoria, la parte che abbia espressamente richiesto, nelle conclusioni del ricorso, la decisione nel merito dell’originaria domanda non può dolersi della pronuncia resa in detta sede dal giudice, né del mancato esercizio delle facoltà difensive in tale fase. Le due fasi possono svolgersi contestualmente quando la seconda non richieda attività istruttoria. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la decisione di merito del giudice della revocazione sulla base della documentazione prodotta nel giudizio conclusosi con la sentenza revocata, quando la medesima decisione nel merito sia stata sollecitata dalla parte stessa.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, maggior reddito per l’anno 2006, eccependo la prescrizione della pretesa e l’inesistenza della stessa per avvenuto trasferimento della residenza all’estero. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando l’assenza dell’obbligo di compilare il quadro RW.
L’Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, nella contumacia della contribuente, riformava la decisione. Questa proponeva quindi domanda di revocazione per errore di fatto, deducendo che l’atto di appello era stato notificato a soggetto privo della qualità di difensore nel giudizio di primo grado. La CTR, rilevata la nullità della notifica e ricondotto il vizio all’errore revocatorio, annullava la sentenza gravata e, nel merito, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Ufficio resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso principale censuravano l’asserita erroneità della pronuncia di merito resa dalla CTR in sede rescissoria, sul presupposto della documentazione prodotta dall’Ufficio nel giudizio conclusosi con la sentenza revocata. La Corte li ha esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima censura, e li ha dichiarati inammissibili.
Il giudice di legittimità ha richiamato la tradizionale concezione della struttura del giudizio di revocazione, articolato in due fasi: la prima, rescindente, volta all’accertamento del motivo revocatorio e all’eliminazione della sentenza; la seconda, rescissoria, che si conclude con la pronuncia nel merito dell’originaria domanda. Le due fasi possono svolgersi contestualmente, quando la seconda non richieda attività istruttoria, come affermato già da Cass. n. 2105/1987, oppure separatamente, con rimessione delle parti in istruttoria.
Nella specie la CTR ha contestualmente accolto la domanda di revocazione e pronunciato nel merito dell’appello, accogliendolo sulla base delle medesime argomentazioni della sentenza revocata. La Corte ha osservato che la contribuente, nelle conclusioni del ricorso in revocazione, aveva reiterato quanto eccepito nel ricorso di primo grado, chiedendo espressamente una decisione nel merito del giudizio, ovvero in sede rescissoria.
Da tale condotta processuale discende la conseguenza decisiva: la parte non può oggi dolersi della decisione resa in detta sede dalla CTR, né del mancato esercizio di facoltà difensive. L’inammissibilità del ricorso principale ha comportato l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale, proposto dall’Ufficio in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002, per l’ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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