Inefficacia della SCIA e obbligo di motivazione rafforzata in autotutela (TAR Lombardia n. 1605 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la clausola regolamentare che rende non vincolanti le prescrizioni sui dimensionamenti minimi qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente non configura un automatismo derogatorio, ma attribuisce all’Amministrazione un potere di valutazione tecnico-discrezionale da esercitare caso per caso. Superato il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, l’adozione di un provvedimento di dichiarazione di inefficacia integra esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990: esso richiede una motivazione rafforzata, con comparazione tra l’attuale e concreto interesse pubblico alla rimozione del titolo e l’affidamento maturato dal privato. È illegittimo il provvedimento che introduce solo in fase decisionale un motivo ostativo non contestato nell’avvio del procedimento, non dà conto delle memorie difensive e si fonda su una formula stereotipata sull’interesse pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario dal 1987 di un’unità immobiliare a destinazione residenziale, di consistenza pari a circa 13 mq e catastalmente classificata come abitazione di tipo ultrapopolare. La destinazione abitativa risale alla costruzione dell’immobile e risulta attestata dalla documentazione catastale storica a partire dall’accertamento d’ufficio del 1947. Nel 1993 il proprietario ha realizzato un servizio igienico interno, dopo la soppressione delle latrine comuni condominiali.
Il ricorrente ha presentato nel giugno 2024 una SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria e versando la relativa sanzione pecuniaria. Dopo un primo parere negativo dell’ATS e un parere favorevole su progetto modificato, il Comune ha avviato nel settembre 2024 un procedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA, motivato dalla presunta assenza di atti comprovanti l’originaria destinazione residenziale. Ricevute le memorie e la documentazione storica, il Comune ha comunque dichiarato l’inefficacia e ordinato il ripristino, fondando il provvedimento sulla violazione della superficie minima prevista dal Regolamento Edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si sosteneva l’automatica inapplicabilità del requisito dimensionale di 28 mq previsto dall’art. 96 del Regolamento Edilizio in presenza di un intervento migliorativo. L’art. 85 RE non opera come deroga automatica: esso subordina la non vincolatività delle prescrizioni del Titolo II a un apprezzamento tecnico-amministrativo sull’effettivo miglioramento igienico dell’intervento. La superficie utile dell’unità è risultata inferiore alla soglia minima, e il Comune ha qualificato l’esiguità dimensionale come causa strutturale di inidoneità dell’alloggio.
I motivi secondo e terzo vengono esaminati congiuntamente e accolti. Il Collegio rileva un primo profilo di contraddittorietà: la comunicazione di avvio dell’ottobre 2024 era incentrata sulla destinazione d’uso dell’immobile; il provvedimento finale si è invece fondato esclusivamente sulla violazione dell’art. 96 RE, senza menzionare la questione della destinazione e senza dare conto delle osservazioni e dei documenti prodotti.
L’introduzione di un nuovo motivo ostativo soltanto in fase decisionale integra violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite dagli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990 e dal principio del contraddittorio anticipato. Il ricorrente è stato privato della possibilità di controdedurre sull’effettiva ragione del diniego.
Il profilo decisivo attiene alla natura del potere esercitato. Il provvedimento è intervenuto oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, con lavori già ultimati: si tratta quindi di autotutela, che ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 esige motivazione rafforzata sull’attuale e concreto interesse pubblico e comparazione con l’affidamento del privato. Il Collegio ritiene la motivazione una formula stereotipata e apparente, inidonea allo scopo, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 8/2017.
L’inerzia dell’Amministrazione, il parere favorevole dell’ATS e la realizzazione delle opere avevano consolidato un legittimo affidamento, leso dall’intervento tardivo fondato su motivi nuovi. Il provvedimento è annullato, con obbligo di riesame nel rispetto dei principi richiamati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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