Compenso del CTU contabile: unico accertamento e limiti tariffari (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 28 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, occorre avere riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non alla varietà o pluralità delle indagini tecniche svolte per pervenirvi. La pluralità delle operazioni, quand’anche complesse ed eterogenee, non configura di per sé una pluralità di accertamenti autonomi, occorrendo che ciascuna indagine sia dotata di una propria autonomia funzionale e decisoria, tale da poter costituire oggetto di un distinto incarico giudiziale. Lo scaglione massimo previsto dalla tariffa costituisce un tetto invalicabile, non superabile neppure in presenza di valori elevati o di accertamenti estesi nel tempo. Il principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 non può essere invocato per elidere i limiti tariffari inderogabili degli ausiliari del magistrato, avendo il legislatore qualificato come equi i compensi determinati secondo i parametri ministeriali.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento istruttorio della Procura regionale contabile, relativo a un’ipotesi di danno da occultamento di perdite di esercizio di una società, il Vice Procuratore Generale nominava un consulente tecnico d’ufficio per accertare la correttezza delle rettifiche patrimoniali operate al 31.12.2017, l’impatto delle perdite sul capitale sociale e l’eventuale danno da occultamento. Data la complessità dell’incarico, il professionista era autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un secondo consulente, costituendo così un collegio peritale. I consulenti depositavano una relazione conclusiva e una successiva relazione integrativa, entrambe ritenute complete ed esaustive.

All’istanza di liquidazione, quantificata in € 41.024,00 oltre maggiorazioni, la Procura opponeva un decreto che qualificava l’incarico in termini unitari e liquidava il compenso nello scaglione massimo della tariffa, raddoppiato per completezza e pregio della relazione e aumentato del 40% per l’incarico collegiale. I consulenti proponevano opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, deducendo la pluralità e autonomia degli accertamenti, la contraddittorietà della motivazione e la mancata applicazione della legge sull’equo compenso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione afferma la propria giurisdizione. L’opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari del magistrato ha natura di rimedio giurisdizionale incidentale e accessorio, funzionalmente inserito nel procedimento principale, del quale segue la giurisdizione. Poiché l’incarico è stato conferito da un magistrato contabile e il decreto è stato adottato nell’esercizio della funzione giurisdizionale, la cognizione spetta alla Corte dei conti.

Il giudice esclude che a diverse conclusioni conduca la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2024, che riguarda controversie sul compenso di professionisti incaricati dalla pubblica amministrazione in ambito extra-processuale. Nel caso dell’ausiliario del giudice l’obbligazione non nasce da un rapporto contrattuale, ma direttamente dalla legge e dall’esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel merito, il ricorso è infondato. L’incarico aveva ad oggetto un unico accertamento: la verifica della correttezza delle rettifiche e l’individuazione dell’esercizio di perdita del capitale sociale, con l’eventuale danno da occultamento. Secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato (Cass. civ., sez. II, n. 18092/2002; Cass. civ., sez. II, n. 3414/2006), rileva l’accertamento richiesto dal giudice e non la pluralità delle indagini svolte. Occorre, perché si configuri una pluralità di accertamenti, che ciascuna indagine abbia autonomia funzionale e decisoria, tale da poter costituire oggetto di un distinto incarico: evenienza che nella specie non ricorre. Le verifiche sulle diverse poste contabili risultano inscindibilmente interconnesse e orientate a un unico risultato conoscitivo.

La Corte rileva altresì che l’ampiezza e la complessità dell’attività non consentirebbero comunque di superare i limiti massimi della tariffa, trattandosi di parametri inderogabili posti a presidio della legalità della spesa pubblica. Lo scaglione massimo costituisce un tetto invalicabile, non superabile neppure in presenza di valori economici elevati o di accertamenti estesi nel tempo (Cass. civ., sez. II, n. 1156/1999; Cass. civ., sez. I, n. 10277/1996). Il numero degli esercizi e l’entità delle poste non assumono rilievo decisivo.

Quanto alla complessità, il decreto impugnato l’ha integralmente valorizzata con lo scaglione massimo, il doppio ex art. 52 d.P.R. n. 115/2002 e la maggiorazione del 40% ex art. 53. Un ulteriore incremento fondato sulla medesima complessità si risolverebbe in una duplicazione valutativa non consentita. Il giudice osserva inoltre che l’attività non mirava a una ricostruzione contabile ex novo, ma alla verifica di rettifiche già individuate in precedenti elaborati, delimitandone oggettivamente l’ambito. Infine, il principio dell’equo compenso non può elidere i limiti tariffari inderogabili, avendo il legislatore riconosciuto come equi i compensi determinati secondo i parametri ministeriali. L’opposizione è respinta e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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