Causa di servizio accertabile, pensione privilegiata inammissibile senza istanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 40 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio e quello del trattamento pensionistico privilegiato costituiscono domande autonome, fondate su presupposti distinti. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in assenza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata, il giudice contabile è tenuto a esaminare nel merito la sola domanda di accertamento della causa di servizio, dichiarando inammissibile quella relativa al trattamento privilegiato. Il giudizio pensionistico presuppone, per la domanda di pensione, la cessazione del rapporto di impiego e la proposizione dell’istanza in via amministrativa. Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un mero parere endoprocedimentale, sicché il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente superiore della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno, sulla base del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato la dipendenza dall’attività di servizio dell’infermità consistente in artrosi lombosacrale con discopatie multiple ed esiti di laminectomia e stabilizzazione a modica incidenza funzionale. Ha dedotto il difetto di motivazione e l’illogicità dell’atto, chiedendo l’accertamento della causa di servizio e il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.
Il ricorso è stato proposto nel dicembre 2024, quando il ricorrente era ancora in servizio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza nel merito; il Ministero dell’Interno non si è costituito. Il Giudice ha disposto parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il Comitato di verifica esprime solo un parere endoprocedimentale. Il diniego va pertanto attribuito esclusivamente al Ministero dell’Interno.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il ricorso è stato depositato quando il ricorrente non era ancora cessato dal servizio, senza la previa presentazione dell’istanza amministrativa concernente la pensione privilegiata. Ne consegue l’inammissibilità delle domande relative al trattamento privilegiato per difetto di domanda amministrativa. È irrilevante il collocamento in quiescenza intervenuto nel 2025, dopo l’avvio della controversia: la domanda giudiziale di pensione privilegiata presuppone l’avvenuto pensionamento e l’istanza amministrativa.
Il Giudice ha richiamato il principio delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM: è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento privilegiato, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. Ne segue che la Corte esamina nel merito solo la domanda di accertamento della causa di servizio; le domande di pensione privilegiata sono inammissibili.
Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato gli artt. 64, 167 e 169 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordinano il trattamento privilegiato alla dipendenza delle infermità da fatti di servizio quali causa o concausa efficiente e determinante, e la domanda alla cessazione dal servizio. Ha inoltre distinto l’accertamento della causa di servizio dall’equo indennizzo, di competenza del giudice del rapporto di lavoro, e ha ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sul solo accertamento della causa di servizio.
Nel merito, il Giudice ha aderito alle valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha ricondotto l’infermità alle gravose attività di ordine pubblico, agli appostamenti e alle lunghe percorrenze con mezzi di servizio, qualificandole come concausa efficiente e determinante. Il riconoscimento giudiziale della causa di servizio non comporta però automaticamente l’attribuzione della pensione, né la classificazione della patologia, che richiede il previo procedimento amministrativo. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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