Verificazione tecnica e dubbi di giurisdizione su opere di deflusso idrico (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 195 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la controversia verte sulla qualificazione di opere di convogliamento delle acque, la giurisdizione non può essere affermata in via presuntiva. Spetta al giudice amministrativo disporre gli accertamenti tecnici necessari a stabilire se le acque convogliate siano esclusivamente meteoriche ovvero anche acque di sorgente o comunque riconducibili a un reticolo idrico naturale, poiché da tale qualificazione dipende la stessa spettanza della giurisdizione. La verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. è pertanto lo strumento con cui il giudice acquisisce gli elementi tecnici indispensabili tanto al giudizio sulla legittimità degli atti impugnati quanto alla verifica della propria competenza. Le parti sono onerate di prendere posizione, nei rispettivi scritti difensivi, anche in ordine al riparto di giurisdizione.

Il Fatto

Due proprietari confinanti contestano reciprocamente gli interventi realizzati su un canale interrato e sul reticolo idrico insistente sulle rispettive aree. Un ricorrente impugna le ordinanze comunali che hanno vietato il proseguimento delle opere e ne hanno ordinato il ripristino ambientale; l’altro impugna gli atti con cui il Comune ha dichiarato l’inefficacia della CILA presentata per l’intervento e ha adottato una nuova ordinanza.

I due giudizi, per la comune matrice fattuale e la coincidenza soggettiva delle parti, sono riuniti. Il nodo tecnico — se l’intervento integri mera manutenzione di opera esistente o nuova opera idraulica — condiziona sia la legittimità dei provvedimenti sia l’individuazione del giudice competente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la decisione non può prescindere da un accertamento tecnico sulla configurazione dei luoghi e sulla natura delle acque. Il quesito investe la corrispondenza tra lo stato di fatto, le opere eseguite e quanto rappresentato nella CILA del 22 luglio 2024 e nelle successive integrazioni, nonché l’adeguatezza della documentazione tecnica prodotta.

Il verificatore dovrà inoltre chiarire se l’intervento costituisca manutenzione o ripristino di opera esistente ovvero nuova opera idraulica o modifica sostanziale del sistema di deflusso, indicando gli elementi tecnici a fondamento della qualificazione. Da questa, osserva il Tribunale, discendono conseguenze giuridico-amministrative dirette sulla disciplina di settore applicabile.

Rileva poi il profilo del rischio idraulico: la verificazione deve valutare gli effetti delle opere sulla capacità di deflusso, sul rischio di ristagni, esondazioni o deviazioni delle acque e sull’eventuale alterazione del sistema idrico superficiale. Il verificatore è altresì chiamato a esprimere un parere sulle soluzioni tecnico-operative più idonee e a verificare la praticabilità di una soluzione conciliativa.

Sul piano processuale, il Collegio rileva che permangono profili di incertezza circa la spettanza della cognizione al giudice amministrativo ovvero ad altra giurisdizione specializzata. Le contrastanti risultanze in ordine alla presenza, a monte, di due sorgenti — di cui una a carattere perenne — e al possibile convogliamento delle relative acque nell’area oggetto di causa impongono di subordinare ogni decisione, in rito e in merito, all’esito dell’accertamento. Le parti sono pertanto invitate a prendere posizione anche sul riparto di giurisdizione.

Il Tribunale dispone la verificazione, riservando all’esito ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, e fissa per l’ulteriore corso l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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