Rito abbreviato contabile definito con il pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 68 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. si conclude con una decisione che accerta esclusivamente l’esatto adempimento del decreto presidenziale di ammissione e ne verifica il pagamento. Il Collegio determina la somma dovuta tenendo conto della gravità della condotta, dell’entità del danno e della congruità della somma proposta, con decreto che fissa un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, documentato dalla reversale d’incasso, definisce il giudizio e comporta la compensazione delle spese. La valutazione del merito della pretesa resta assorbita dalla definizione processuale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Azienda Sanitaria di Pescara, della somma di € 26.865,00, quale asserito danno pubblico correlato alla contestata condotta gravemente colposa in relazione a un intervento chirurgico.
Il convenuto ha depositato comparsa con istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di € 8.060,00, pari al trenta per cento del danno contestato. La Procura ha espresso parere favorevole, ritenendo congrua una somma pari al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria, ossia € 13.432,50. All’udienza del 29 aprile 2025 la difesa ha accettato il pagamento di tale importo e il P.M. non ha osservato nulla.
La Motivazione della Corte
Con decreto presidenziale del 29 aprile 2025, emesso a seguito di camera di consiglio per la trattazione del rito abbreviato, il Collegio ha ritenuto accoglibile l’istanza e ha determinato nella misura di € 13.432,50 la somma dovuta, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
La decisione è espressamente limitata a verificare l’esatto adempimento del decreto di ammissione al giudizio abbreviato. La Sezione chiarisce così che, una volta definito il rito, il thema decidendum non riguarda più l’an e il quantum della responsabilità, ma soltanto la corretta esecuzione dell’accordo processuale consacrato nel decreto.
I parametri utilizzati per la determinazione della somma sono quelli previsti dall’art. 130, comma 1, c.g.c.: la gravità della condotta, l’entità del danno e la congruità della somma proposta. Il Collegio richiama i parametri comunemente utilizzati per la determinazione del quantum debeatur.
Dalla documentazione in atti risulta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, come dimostrato dal deposito della reversale d’incasso dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara in data 4 giugno 2025 per l’intero importo. Il giudizio è pertanto dichiarato definito mediante la procedura del rito abbreviato.
Il Collegio dispone la compensazione delle spese e, ravvisati gli estremi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, ordina che la Segreteria apponga l’annotazione a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al giudizio, con omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.