La riabilitazione disciplinare impone di rivalutare l’avanzamento del militare (TAR Puglia n. 593 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La semplice irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo non ha effetti preclusivi assoluti sull’avanzamento del militare, a differenza della pendenza di un procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato. L’accoglimento dell’istanza di riabilitazione disciplinare ai sensi dell’art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010, pur non avendo efficacia retroattiva, è circostanza di cui la Commissione di avanzamento deve necessariamente tenere conto per le valutazioni relative agli anni successivi al provvedimento di accoglimento. È illegittimo, per eccesso di potere e difetto di motivazione, il diniego di avanzamento che, pur dando atto delle positive valutazioni caratteristiche e della intervenuta riabilitazione, fondi la propria decisione sulla tautologica e generica affermazione che dalla vicenda disciplinare “emergono connotazioni tali da incidere tuttora sulle qualità caratteriali e professionali”, senza indicare quali siano dette connotazioni e per quale ragione un episodio risalente, con reato estinto, conservi rilevanza negativa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, era stato destinatario di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, reato dichiarato estinto all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Gli era stata inoltre irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per due giorni. A seguito dell’accoglimento dell’istanza di riabilitazione disciplinare ai sensi dell’art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010, il militare aveva ottenuto un primo giudizio negativo di avanzamento per l’anno 2021. Nuovamente escluso dall’avanzamento per l’anno 2022, aveva impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la mancata considerazione della risalenza dell’episodio, delle positive valutazioni di servizio e dell’intervenuta riabilitazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 10 del d.lgs. n. 199/1995, che richiede, per il giudizio di idoneità all’avanzamento, il possesso di requisiti morali, caratteriali e professionali, e l’art. 11 del medesimo decreto, che esclude dall’avanzamento il personale sottoposto a procedimento disciplinare di stato. Da tale ricostruzione il Tribunale ha tratto un primo principio: la semplice sanzione disciplinare di corpo non determina una preclusione assoluta all’avanzamento, a differenza della pendenza del più grave procedimento disciplinare di stato.

Quanto alla riabilitazione, il Collegio ha valorizzato il disposto dell’art. 1369 del d.lgs. n. 66/2010, il cui terzo comma esclude espressamente ogni efficacia retroattiva dell’accoglimento dell’istanza. Da tale previsione la sentenza ha tratto un duplice corollario. Da un lato, la Commissione non avrebbe potuto tener conto della riabilitazione per la valutazione relativa all’anno 2021, essendo il relativo provvedimento stato emanato l’8 ottobre 2021. Dall’altro lato, la riabilitazione non poteva essere ignorata per la valutazione dell’anno 2022, in cui essa era ormai pienamente efficace.

Proprio su quest’ultimo punto si è incentrata la censura di difetto di motivazione. La Commissione, pur dando atto delle valutazioni caratteristiche positive espresse nel sessennio 2016-2022 e pur richiamando la riabilitazione, aveva negato l’avanzamento sulla base dell’affermazione che la vicenda disciplinare “incide tuttora” sulle qualità caratteriali e professionali del militare. Tale motivazione è stata giudicata tautologica, generica e apodittica, non essendo indicate quali connotazioni della vicenda, risalente e relativa a un reato estinto, conservassero una negatività tale da escludere l’avanzamento, nonostante le eccellenti valutazioni riportate.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00, e con salvezza degli atti ulteriori per la rinnovazione della valutazione in linea con gli effetti conformativi della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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