Controinteressato e danno differito: irricevibilità e periculum nel rito cautelare amministrativo (TAR Puglia n. 229 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. non può essere accolta quando manchi il requisito del periculum in mora, che non può essere desunto dalla mera deduzione di un danno meramente economico e eventuale. In particolare, qualora l’attività oggetto del provvedimento impugnato risulti già dismessa da tempo, il pregiudizio lamentato non è legato all’interruzione dell’attività stessa, ma alla mancata realizzazione di ricavi futuri: tale danno, di natura patrimoniale e connotato da carattere meramente eventuale, non integra il requisito della urgenza richiesto per la tutela cautelare. La valutazione della sussistenza del fumus boni juris, invece, postula un approfondimento proprio della fase di merito e non può costituire, da sola, titolo per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, un provvedimento del Direttore Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificato in data 11.02.2026, unitamente agli atti connessi. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Puglia, che ha dichiarato la propria giurisdizione e competenza. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, impregiudicata ogni questione relativa alla parziale irricevibilità del ricorso, le censure dedotte dalla società ricorrente necessitano di un approfondimento proprio della fase di merito. Tale circostanza, pur rilevante ai fini della delibazione del fumus boni juris, non è stata tuttavia considerata sufficiente per l’accoglimento dell’istanza.
Il collegio ha, infatti, escluso che il ricorso fosse assistito dal requisito del periculum in mora. La decisione si fonda su una considerazione fattuale dirimente: l’attività cui si riferisce il provvedimento impugnato risulta essere stata dismessa già da tempo. Da ciò consegue che non sussiste un pregiudizio connesso all’interruzione di un’attività in corso, ma soltanto un danno derivante dalla mancata futura realizzazione di ricavi.
Il Tribunale ha qualificato tale danno come di natura meramente economica e a carattere eventuale, non essendo ancorato a una lesione attuale e concreta derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. L’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e non meramente ipotetico, ha condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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