Differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore e rilevanza del certificato medico (TAR Liguria n. 970 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di differimento dell’udienza, proposta dal difensore della parte ricorrente e sorretta da certificato medico, deve essere accolta dal giudice amministrativo quando ne risulti l’esistenza di un legittimo impedimento alla partecipazione alla discussione orale. Il rinvio della trattazione del merito, disposto in accoglimento di tale istanza, non incide sulla regolarità del contraddittorio e non pregiudica l’interesse pubblico alla definizione del giudizio, che resta garantito dalla fissazione di una nuova udienza.
Il Fatto
Il ricorrente, difeso da un avvocato, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di La Spezia aveva negato l’istanza di accesso formulata il 17 marzo 2026. La controversia era stata chiamata per la trattazione del merito dinanzi al TAR Liguria, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 22 luglio 2026.
In occasione dell’udienza, il difensore del ricorrente aveva chiesto il differimento della discussione, allegando un certificato medico a sostegno della propria istanza. L’Amministrazione resistente si era costituita in giudizio, senza sollevare eccezioni sulla richiesta di rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la presenza di un’istanza di differimento avanzata dal difensore del ricorrente, ne ha valutato la fondatezza alla luce della documentazione medica prodotta. L’accoglimento dell’istanza è stato disposto in considerazione dell’impedimento del difensore a presenziare alla camera di consiglio, circostanza che avrebbe reso possibile una lesione del diritto di difesa della parte ricorrente.
La decisione del TAR Liguria si inserisce nel solco della consolidata prassi giurisprudenziale che riconosce al legittimo impedimento del difensore il potere di giustificare il rinvio della trattazione, ove l’assenza non sia imputabile a negligenza della parte e l’istanza sia tempestiva. Il certificato medico, in tal senso, costituisce prova idonea dell’impedimento, salvo che emergano elementi di manifesta infondatezza o strumentalità.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza e ha fissato la nuova camera di consiglio per il 30 settembre 2026, al fine di consentire la trattazione del merito del ricorso con l’effettiva partecipazione del difensore. In tal modo, il giudice ha contemperato l’esigenza di definizione del giudizio con la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, evitando che la discussione orale si svolgesse in assenza di una delle parti.
Il provvedimento non affronta il merito della controversia, limitandosi a regolare il profilo processuale del rinvio. La scelta di differire l’udienza, pur determinando una dilazione dei tempi di definizione, risponde alla necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio e la piena attuazione del principio di parità delle parti nel processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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