Accesso agli atti disciplinari: prevalenza della riservatezza dei segnalanti (TAR Lombardia n. 3253 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti il ricorrente deve vantare un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo sufficiente una domanda generica o esplorativa. L’accesso con finalità difensiva non richiede la prova della lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità conoscitiva dei documenti. Quando l’istanza investe una segnalazione che ha originato un procedimento disciplinare, si impone un bilanciamento in concreto tra il diritto di difesa dell’incolpato e la riservatezza del segnalante. Il diritto di difesa giustifica l’ostensione integrale del contenuto della denuncia, ma non dei nominativi dei segnalanti, salvo che l’istante ne dimostri la natura indispensabile ai fini difensivi. Prevale, in tal caso, la tutela dell’anonimato, anche per non scoraggiare le denunce di condotte illegittime dei dirigenti.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica, riceve una contestazione di addebiti per condotte asseritamente in violazione dei doveri d’ufficio. La contestazione richiama un esposto pervenuto all’Ufficio Scolastico Regionale, contenente fatti e comportamenti riferiti all’interno dell’istituto.

La dirigente presenta istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione integrale del procedimento, compresa la segnalazione e ogni atto antecedente e susseguente. L’Amministrazione rilascia la segnalazione con plurimi omissis e intere pagine non ostese. Propone quindi istanza di riesame alla Commissione per l’accesso, sulla quale si forma il silenzio-rigetto, e successivamente riceve parere negativo. Impugna i dinieghi e la decisione della Commissione con ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento del diritto alla documentazione integrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che il giudizio in materia di accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio, ha per oggetto l’accertamento del titolo all’accesso nella situazione dedotta, potendo ordinare l’esibizione dei documenti e sostituirsi all’Amministrazione.

Quanto alla legittimazione passiva, il ricorso è correttamente notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale contraddittore necessario, con rigetto della domanda di estromissione avanzata dalla difesa erariale.

Nel merito, il Collegio riconosce in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. L’acquisizione è strumentale alla tutela giurisdizionale nel giudizio promosso avverso la sanzione disciplinare e costituisce interesse difensivo, rispetto al quale l’interessato non deve provare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità della conoscenza dei documenti.

La questione dell’accessibilità ai nominativi dei denuncianti implica un bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza, da condurre in concreto tenendo conto del contesto organizzativo e della posizione dei soggetti coinvolti. La ricorrente, in ragione del ruolo dirigenziale, ha interesse a conoscere il contenuto integrale della denuncia per contestare la ricostruzione dei fatti posta a base della sanzione.

Quanto ai nominativi, la ricorrente non ha dimostrato la loro natura indispensabile ai fini difensivi; l’oscuramento è funzionale a evitare potenziali azioni discriminatorie o indebite pressioni. Nel bilanciamento prevale dunque la riservatezza dei segnalanti. Sussiste quindi l’obbligo dell’Amministrazione di fornire integralmente la documentazione, oscurando i nominativi e gli elementi identificativi, lasciando intelligibile il contesto. Il Collegio accoglie anche la domanda relativa alla mail di consegna dell’esposto, ricompresa nella formula “documentazione integrale” e rilevante per verificare il rispetto dei termini di avvio del procedimento. Il ricorso è accolto in parte; spese compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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