Riapertura del termine per la relazione-questionario sul rendiconto degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 131 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto, imposto all’Organo di revisione economico-finanziaria dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, non si esaurisce con l’inutile decorso del termine fissato dalla Sezione regionale di controllo. Il mancato adempimento non determina alcuna decadenza, né preclude la successiva acquisizione della relazione. La Sezione può riaprire il periodo di compilazione, assegnando un nuovo termine, poiché l’interesse pubblico alle verifiche sugli equilibri di bilancio è preminente rispetto all’osservanza del termine originario. L’istanza congiunta dell’ente e del revisore, corredata delle relative ragioni, integra il presupposto della riapertura.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha fissato al 15 ottobre 2025 il termine ultimo entro cui gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali lucani dovevano inviare, tramite la piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale, la relazione-questionario sul rendiconto dell’esercizio 2024.
Il Sindaco e l’Organo di revisione di un Comune non hanno trasmesso la relazione entro il termine, né successivamente. Hanno però richiesto congiuntamente, già il 9 ottobre 2025, un differimento del termine, indicando le ragioni poste a fondamento dell’istanza. Ricevuto il sollecito dell’Ufficio, la Sezione ha esaminato la richiesta e le ragioni addotte.
La Motivazione della Corte
La vicenda si colloca nel sistema dei controlli affidati alle Sezioni regionali dalla legge n. 266/2005, richiamata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. In tale quadro l’Organo di revisione ha l’obbligo di trasmettere la relazione-questionario relativa ai bilanci preventivi e consuntivi, compilata secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie per ciascun esercizio.
La Sezione ha accertato, sulla piattaforma informatica e sulla PEC istituzionale, il mancato adempimento e la successiva richiesta congiunta di differimento, motivata dall’ente e dal revisore. Non si tratta, dunque, di un’inottemperanza silenziosa, ma di una domanda di proroga avanzata prima della scadenza e sostenuta da ragioni esplicitate.
Il passaggio centrale del percorso argomentativo sta nella valutazione comparativa degli interessi. La Sezione considera preminente l’interesse pubblico all’effettuazione delle verifiche previste dal quadro normativo, dirette a tutelare, in prospettiva statica e dinamica, gli equilibri di bilancio nell’interesse della comunità amministrata.
L’acquisizione delle relazioni redatte dagli Organi di revisione è, in questa prospettiva, adempimento indefettibile e prodromico rispetto alle verifiche: senza la relazione, il controllo non può essere esercitato. Di qui la conclusione che l’interesse sostanziale alla funzione prevale sul rigore del termine originario.
La Sezione ha pertanto riaperto il periodo di compilazione, disponendo che la relazione sul rendiconto 2024 sia inviata, esclusivamente tramite la piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”, entro il 18 novembre 2025, con contestuale comunicazione al Sindaco e all’Organo di revisione richiedenti. Il nuovo termine sostituisce quello scaduto, senza sanzione per il ritardo.
Nota della Redazione
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