Riassunzione davanti agli arbitri e termine ex art 50 cpc (Cass. civ. Sez. I n. 21882 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri è disciplinata da tale disposizione, con termine decorrente dalla comunicazione della sentenza che dichiara l’incompetenza. La mancata riassunzione nel termine non comporta l’invalidità della domanda, ma l’estinzione del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, compresa l’interruzione della prescrizione. In sede di impugnazione del lodo, il motivo che denuncia la costituzione del collegio arbitrale è inammissibile se non risulta dimostrato che la questione fosse stata precedentemente sollevata dinanzi agli arbitri, né riportata testualmente nella parte saliente della comparsa di costituzione.
Il Fatto
Un socio di una cooperativa edilizia conveniva in giudizio la società e altri soggetti chiedendo accertare l’inesistenza, l’inefficacia o la nullità della delibera con cui il consiglio di amministrazione aveva assegnato un immobile a un’altra prenotataria. Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda del socio, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto, e rigettava quella proposta come erede. La Corte d’Appello confermava.
Il socio agiva allora in sede arbitrale. Il collegio dichiarava la nullità della delibera e ordinava alla cooperativa l’assegnazione dell’immobile. La Corte d’Appello, decidendo sull’impugnazione del lodo, ne dichiarava la nullità parziale, limitatamente all’ordine di trasferimento, per mancata menzione del titolo edilizio e della dichiarazione di conformità catastale. La cooperativa ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La ricorrente sosteneva la tardività della riassunzione dinanzi al collegio arbitrale, avvenuta oltre il termine di tre mesi dell’art. 50 cod. proc. civ., e deduceva la nullità del procedimento per essere stata la domanda di arbitrato introdotta dinanzi a un soggetto diverso da quello individuato dalla clausola compromissoria.
La Corte richiama la Corte Costituzionale n. 223 del 2013: dopo tale pronuncia la riassunzione è disciplinata dall’art. 50 cod. proc. civ., con termine decorrente dalla comunicazione della sentenza che dichiara l’incompetenza. La mancata riassunzione non determina l’invalidità della domanda, ma l’estinzione del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, con perdita degli effetti sostanziali e processuali, inclusa l’interruzione della prescrizione. La questione, però, era stata sollevata ai sensi dell’art. 829 n. 2 cod. proc. civ., riguardante la costituzione del collegio arbitrale, e non dell’art. 829 n. 12 cod. proc. civ., relativo all’omessa pronuncia degli arbitri su domande o eccezioni.
La Corte rileva inoltre che non risulta dimostrato che la questione fosse stata precedentemente sollevata dinanzi agli arbitri. Né l’atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello né il ricorso per cassazione riportano testualmente la parte saliente della comparsa di costituzione arbitrale. Il motivo di impugnazione del lodo era dunque inammissibile e il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente riporta la tesi sostenuta nell’atto di impugnazione, ma omette di trascrivere il motivo con cui assume di aver dedotto la violazione dell’art. 2916 cod. civ., rendendo impossibile riscontrare il contenuto della censura. Il potere di diretto esame degli atti, riconosciuto al giudice di legittimità in caso di error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo: il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare la critica e i fatti processuali posti a base dell’errore, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021).
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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