Fallimento e riassunzione: termine dalla conoscenza legale del processo interrotto (Cass. civ. Sez. II n. 16372 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di interruzione automatica del processo per intervenuto fallimento di una parte, ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, il termine trimestrale per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, che si acquisisce per il tramite di dichiarazioni, notificazioni o certificazioni assistite da fede privilegiata. Non è però sufficiente la conoscenza dell’evento in sé: occorre che essa investa anche lo specifico processo nel quale l’effetto interruttivo è destinato a operare. La dichiarazione del curatore resa in un diverso giudizio, ancorché al medesimo difensore della controparte, non vale a far decorrere il termine della lite interrotta.

Il Fatto

Una società cooperativa propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova, evocando in giudizio la creditrice e la banca terza chiamata quale cessionaria del credito. Nel corso del giudizio la controparte fu dichiarata fallita. Il Tribunale accolse l’eccezione di estinzione del processo per tardività della riassunzione rispetto al momento in cui la società opponente aveva avuto conoscenza legale del fallimento, dichiarando esecutivo il decreto.

La Corte d’Appello di Genova confermò la decisione. Un primo ricorso per cassazione fu accolto con rinvio, sul presupposto che dovesse distinguersi tra l’automatismo dell’interruzione e il diverso profilo della conoscenza effettiva ai fini del decorso del termine. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello rigettò nuovamente l’appello, ritenendo che la dichiarazione del curatore, resa all’udienza di un diverso processo pendente tra le stesse parti, integrassa conoscenza legale. Da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal proprio precedente rescindente emesso nel medesimo giudizio, che aveva già cassato con rinvio proprio sulla questione della decorrenza del termine per riassumere in caso di fallimento della parte. Partendo dalla Corte cost. n. 17 del 2010, la Corte aveva chiarito che, dopo l’interruzione automatica imposta dall’art. 43 legge fallimentare, il termine decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, da intendersi come acquisizione per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento, assistita da fede privilegiata, come il deposito di copia autentica della sentenza o di certificazione camerale.

Il Collegio ribadisce che non basta la sola conoscenza dell’evento interruttivo. È necessario che quella conoscenza avvenga nello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, sia quando la parte interessata alla prosecuzione coincida con quella colpita dall’evento, sia quando sia una parte estranea. L’esigenza della conoscenza legale si configura in entrambi i casi, perché la parte deve essere posta in grado di sapere se l’evento si sia verificato e da quale momento decorra il termine per la riassunzione.

Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 27165 del 2016; Cass. n. 3782 del 2015; Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 3085 del 2010) e il giudice costituzionale (Corte cost. n. 137 del 1967), secondo cui la conoscenza legale rileva tanto riguardo alla parte coinvolta dall’evento, quanto riguardo alla parte cui l’evento non si riferisce.

I giudici di merito, nella specie, avevano attribuito rilievo dirimente alla dichiarazione del curatore, corredata della sentenza dichiarativa di fallimento e del provvedimento del giudice delegato, resa all’udienza di un diverso processo pendente tra le medesime parti, perché indirizzata al medesimo difensore, qualificato e in grado di intenderne il significato. Così argomentando, la Corte d’Appello ha però del tutto pretermesso i principi già espressi nel giudizio rescindente: non si è considerato che la conoscenza legale deve avere ad oggetto anche lo specifico processo in cui l’effetto interruttivo deve esplicarsi. La censura è dunque fondata. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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