Notificazione del decreto ingiuntivo e scissione degli effetti (Cass. civ. Sez. II n. 10184 del 30.03.2022)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di scissione degli effetti della notificazione ha portata generale e si applica ad ogni tipo di notifica, ivi compresa quella eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario. Il perfezionamento per il notificante avviene al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con conseguente salvezza dalla decadenza per l’inosservanza del termine perentorio. In materia di contratto di agenzia, la circostanza che l’attività sia svolta in forma societaria, anche di persone, esclude la riconducibilità del rapporto al disposto dell’art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ripartizione degli affari tra sezione lavoro e sezioni ordinarie del medesimo tribunale non integra una questione di competenza.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice, agente di una compagnia di assicurazioni, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di cassa non versato. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo l’inefficacia del decreto per intervenuta notifica oltre il termine di sessanta giorni, negando la competenza del giudice del lavoro e attribuendo valore vincolante al verbale di accertamento del saldo sottoscritto da un dipendente della società. La società agente ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 644 cod. proc. civ., dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e delle norme in tema di rappresentanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo soddisfatti i requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, relativo all’inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, gli Ermellini ricordano che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio di scissione degli effetti ha portata generale e trova applicazione per ogni tipo di notificazione, compresa quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. La consegna tempestiva dell’atto all’ufficiale giudiziario, essendo sottratta alla disponibilità del notificante, è idonea a evitare la decadenza, senza necessità di ulteriori interventi del giudice delle leggi.
In merito alla dedotta competenza del giudice del lavoro, la Corte ribadisce che la stipulazione di un contratto di agenzia con una società, anche di persone, che costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, esclude il carattere personale dell’attività, necessario per l’applicazione dell’art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. A ciò si aggiunge che la ripartizione delle funzioni tra sezione lavoro e sezioni ordinarie dello stesso ufficio attiene alla distribuzione degli affari interni e non integra una questione di competenza, con la conseguenza che l’erronea scelta del rito non determina la nullità degli atti in assenza di uno specifico pregiudizio.
Infine, il terzo motivo viene giudicato inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto del motivo di appello, per come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nonché di contestare puntualmente la delega rilasciata in pari data al dipendente che aveva sottoscritto il verbale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 409 c.p.c. – Controversie individuali di lavoro
- Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto