Inopponibilità della ricognizione di debito del falsus procurator (Cass. civ. Sez. II n. 29614 del 25.10.2023)
Principi di diritto (Massima)
Il giuramento decisorio deve essere formulato in termini favorevoli alla parte cui è deferito, sicché è inammissibile la capitolazione che prefiguri la soccombenza del destinatario sia in caso di prestazione sia in caso di rifiuto. La ricognizione di debito proveniente da chi non ha il potere di rappresentare l’ente collettivo è inefficace sia verso il rappresentato sia verso il falsus procurator, atteso che l’astrazione processuale di cui all’art. 1988 c.c. opera solo se l’autore è legittimato a disporre del patrimonio del debitore. Il principio dell’apparenza del diritto non è invocabile quando la legge prescrive mezzi di pubblicità legale, come il registro delle imprese, che consentono al terzo di accertare con l’ordinaria diligenza la consistenza dei poteri rappresentativi.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto da una società per la restituzione di un prestito, la società debitrice proponeva opposizione, eccependo che il riconoscimento del debito era stato sottoscritto da un soggetto non più legale rappresentante. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, dichiarando che nulla fosse dovuto; la decisione veniva confermata in appello, con revoca dell’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio e declaratoria di inammissibilità di una terza scrittura prodotta solo in sede di gravame. Avverso tale sentenza la società creditrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo al giuramento decisorio, richiamando gli artt. 2736, 2738 e 2739 c.c. e il costante indirizzo secondo cui i capitoli devono essere formulati in modo che il destinatario possa, scegliendo, vincere o perdere la lite. Nella specie i capitoli erano stati formulati in termini sfavorevoli ai soggetti cui erano deferiti, sicché correttamente il giudice d’appello ne aveva revocato l’ammissione, anche perché in parte vertenti su circostanze non decisive o su qualità giuridiche, come quella di amministratore, e non su fatti storici.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della scrittura del 4 luglio 2003, in applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., non avendo la parte dimostrato di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ha inoltre escluso che l’eventuale errore sulla avvenuta produzione potesse essere fatto valere in cassazione, essendo deducibile soltanto in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., difettando comunque l’interesse attesa l’irrilevanza del documento, privo di data certa ex art. 2704 c.c.
Il terzo motivo è stato respinto, affermando che il principio dell’apparenza del diritto non è invocabile quando, come per gli organi delle società, esistono sistemi di pubblicità legale che consentono al terzo di verificare con l’ordinaria diligenza l’effettiva titolarità dei poteri rappresentativi. La presenza del nuovo legale rappresentante al momento della sottoscrizione, non dimostrata, non è stata comunque ritenuta dirimente.
Infine, la Corte ha chiarito che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. determina un’astrazione solo processuale della causa debendi, che presume l’esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria, ma presuppone che l’autore sia legittimato a disporre del patrimonio dell’ente. Tali effetti non possono prodursi né verso il rappresentato, per difetto di potere, né verso il falsus procurator, che ha inteso obbligare la società e non sé stesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con dichiarazione di irripetibilità delle spese.
Nota della Redazione
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