Presunzione relativa di cautela e tempo silente nei delitti aggravati dal metodo (Cass. pen. Sez. I n. 41394 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso del cd. “tempo silente”, posto che è escluso in materia qualsiasi automatismo valutativo. Quando manca la contestazione di intraneità al sodalizio mafioso e si procede per il solo ricorso alle modalità comportamentali tipiche, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo. Il giudice è tenuto a motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati, ove non ricorra un’ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 28 aprile 2025, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere per un omicidio aggravato in concorso e per la detenzione e il porto di arma aggravati, commessi nel 2013 e rimasti irrisolti fino alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha impugnato il provvedimento limitando le doglianze alle sole esigenze cautelari. Ha dedotto la carenza di motivazione sulla operatività della presunzione relativa, il mancato esame del tempo trascorso, il percorso di studi e di lavoro, l’assenza di contatti con la criminalità organizzata, la mancata dissociazione e la contraddittorietà rispetto a un precedente provvedimento di segno opposto emesso dal medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. L’errore del Tribunale, già censurato in una precedente sentenza della stessa Corte richiamata dal ricorrente, è di avere considerato irrilevante il tempo silente come se si procedesse per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, anziché per un reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen..

Richiamando Sez. 2 n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, la Corte ribadisce che la presunzione relativa può essere superata solo dando conto di elementi significativi afferenti alla tipologia del delitto, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza; il mero decorso del tempo non è sufficiente, ma nemmeno può operare alcun automatismo. Con Sez. 5 n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, si è affermato che, in difetto di contestazione di intraneità, la presunzione di perdurante pericolosità è marcatamente relativa e impone di valutare gli elementi idonei a escluderla, desunti dal tipo di reato, dalle modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti.

La Corte distingue nettamente il caso della mafia “storica”, in cui la presunzione può essere vinta solo con il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa, e il caso in esame, in cui non vi è contestazione di intraneità. Richiama sul punto Sez. 5 n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, che in tema di mafia storica ammette il tempo silente solo in via residuale, a conferma della diversità delle due fattispecie.

Il Tribunale avrebbe dovuto dare ampia motivazione sulla irrilevanza degli elementi offerti dalla difesa per vincere la relatività della presunzione. Ha invece valorizzato le pregresse condanne per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., per il quale non si procede, e ha liquidato le allegazioni difensive sul presupposto della appartenenza alla mafia storica, senza misurare la risalenza del reato e dell’episodio delle lesioni in carcere, la mancata applicazione della misura di prevenzione e le valutazioni del magistrato di sorveglianza sulla detenzione domiciliare.

Da ultimo, richiamando Sez. 3 n. 12485 del 28/01/2025, Di, e Sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, la Corte ribadisce che la presunzione relativa non esonera il giudice dal motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non ricorra una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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