Ricalcolo pensione e aliquota art 54 d.P.R. 1092/1973 cessata materia e rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 156 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti già collocati in quiescenza con sistema di calcolo misto, la sopravvenuta applicazione da parte dell’INPS dell’aliquota di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva, conformemente alla giurisprudenza contabile, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta satisfazione della pretesa. Ove invece la medesima aliquota risulti già applicata in sede di prima liquidazione, il ricorso va respinto, non essendo configurabile alcun diritto al ricalcolo. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti di un comando provinciale dei Vigili del Fuoco in quiescenza, sono destinatari del sistema di calcolo misto, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Essi assumono che l’INPS abbia liquidato il trattamento applicando l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 e ritengono dovuta, invece, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
Dopo una diffida rimasta senza esito, i ricorrenti hanno agito per ottenere la riliquidazione della pensione con l’aliquota indicata dalla giurisprudenza contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ciascun rateo. L’Istituto si è costituito chiedendo, per un ricorrente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della riliquidazione intervenuta dopo la circolare n. 68 del 14.06.2022, e per l’altro il rigetto, essendo l’aliquota già applicata in prima liquidazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicazione dell’aliquota di rendimento sulla quota retributiva della pensione nel sistema misto e la sorte del giudizio quando l’amministrazione adegui il trattamento in corso di causa.
Quanto al primo ricorrente, dalla documentazione prodotta risulta che l’INPS ha riliquidato la pensione con l’aliquota richiesta e corrisposto gli arretrati dopo il deposito del ricorso. La pretesa risulta così integralmente satisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sull’accertamento documentale dell’intervenuta riliquidazione, che ha reso priva di oggetto la domanda.
La difesa dei ricorrenti ha aderito a tale richiesta per il primo ricorrente e ha contestato, per l’altro, l’impossibilità di evincere dalla determina di pensione l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, invocando la liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza virtuale.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte accerta che l’aliquota richiesta era già stata applicata in sede di prima liquidazione. Ne deriva il rigetto del ricorso, non residuando alcun errore di calcolo da correggere né alcuna pretesa economica da soddisfare.
Le spese sono compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti. Il ricorso è pertanto accolto solo nei limiti della declaratoria di cessazione per il primo ricorrente e respinto per l’altro.
Nota della Redazione
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