Colpa grave del medico da omesso approfondimento diagnostico e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 149 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico, integra colpa grave l’omissione degli approfondimenti diagnostici su un paziente che lamenti intenso dolore toracico, allorché la sintomatologia, pur di rado riconducibile a dissecazione aortica, renda doveroso scongiurare una patologia di pericolosità elevatissima e a esito rapidamente letale se non trattata chirurgicamente. Il giudice contabile può discostarsi dalla qualificazione della colpa operata dalla consulenza tecnica d’ufficio, motivando in ordine agli elementi che ne giustificano la gravità. La riconosciuta gravità della colpa non preclude l’esercizio del potere riduttivo dell’art. 52 R.D. n. 1214/1934, in considerazione della rarità dell’evento e del contesto lavorativo particolarmente oneroso.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un medico in servizio presso il Pronto Soccorso di una struttura sanitaria pubblica, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 250.000,00 a titolo di colpa grave. La somma corrispondeva alla self insurance retention rimasta a carico dell’azienda dopo la definizione transattiva, per euro 550.000,00, del contenzioso promosso dagli eredi di una paziente deceduta per dissecazione aortica di tipo A.

Il sanitario aveva in carico la paziente dal pomeriggio del 12 gennaio 2015 fino alla dimissione serale, con diagnosi di dolore toracico aspecifico e indicazione a eseguire consulenza pneumologica il giorno seguente. Secondo l’organo requirente, la mancata esecuzione di ecocardiografia, dosaggio del D-Dimero, esame endoscopico e consulenza cardiologica aveva impedito la diagnosi tempestiva. Il medico eccepiva l’improcedibilità per violazione del termine decadenziale dell’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 e, nel merito, l’insussistenza della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare la Sezione osserva che l’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 disciplina la sola azione di rivalsa della struttura sanitaria, mentre l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dal pubblico ministero contabile è regolata dal successivo comma 5 e non soggiace ad alcun termine di decadenza, come già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

La Sezione esclude comunque l’applicabilità della disciplina del 2017, essendo il fatto risalente al gennaio 2015 e la procedura aziendale di gestione della richiesta risarcitoria avviata già nel 2016, prima dell’entrata in vigore della riforma. La successiva sistemazione dei rapporti tra amministrazione e assicuratore, avvenuta nel 2018, non sposta il momento rilevante.

Nel merito, la Corte ritiene accertata la responsabilità del sanitario: le consulenze tecniche confermano il nesso causale tra il ritardato approfondimento diagnostico e il decesso, essendo mancati gli esami idonei a indagare le cause dell’algia toracica e la consulenza cardiologica. Il quadro sintomatologico avrebbe imposto di escludere le patologie più insidiose.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione dissente dalle conclusioni del collegio peritale dell’Ufficio medico legale, che pure aveva ravvisato negligenza e imprudenza. La motivazione con cui l’U.M.L. escludeva la gravità — l’essere stato il medico sviato dalla remissione del dolore dopo terapia miorilassante — è giudicata contraddittoria, perché la stessa consulenza imputa a negligenza la somministrazione di quella terapia, che mascherò l’evoluzione del quadro.

La Corte ritiene che la possibilità di una dissecazione di tipo A, pur di limitata consistenza, non potesse escludersi e imponesse approfondimenti: la sua elevatissima pericolosità e la rapidità dell’esito letale rendevano gravemente negligente l’omissione. La condotta è quindi qualificata in termini di colpa grave. La Sezione esercita comunque il potere riduttivo dell’art. 52 R.D. n. 1214/1934, per la rarità dell’evento e l’impegnativo contesto lavorativo, fissando il danno in euro 150.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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