Cessazione della materia del contendere per pagamento degli arretrati pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 37 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale provi in giudizio di aver integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante il pagamento degli arretrati e l’adeguamento del trattamento in essere. La prova del pagamento, documentata con il cedolino, esclude ogni residua utilità della pronuncia di merito. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella condotta dell’Istituto che si sia attivato celermente per la riliquidazione e il pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione con il ruolo di assistente capo coordinatore ed è titolare di un trattamento calcolato con il sistema misto. Alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva pari a 11 anni e 9 mesi.

Ritenendo che il trattamento fosse stato liquidato con l’aliquota più sfavorevole di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché con il coefficiente di rendimento dell’art. 54 del medesimo decreto, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, il ricorrente ha presentato istanza di ricalcolo all’INPS. Formatosi il silenzio diniego, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione con l’aliquota del 2,445% e la corresponsione degli arretrati dal 1 gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato che, in applicazione della circolare n. 44/2022, la sede competente aveva già provveduto a riliquidare il trattamento applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44%, con corresponsione degli arretrati a decorrere dal 01.01.2022.

La Corte ha quindi verificato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa. L’INPS ha fornito la prova del pagamento mediante il versamento in atti di copia del cedolino, dal quale risulta l’erogazione degli arretrati in data 2.4.2024.

Su questa base il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere: la condotta dell’Istituto, intervenuta prima della decisione, ha eliminato l’interesse alla pronuncia di merito, esaurendo la funzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte ha rilevato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni riconducibili all’operato dell’INPS, che si è dato celermente da fare per il pagamento degli arretrati e per l’adeguamento pensionistico. Ha pertanto disposto la compensazione per intero delle spese di lite.

Nel dispositivo la Corte ha inoltre disposto l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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