Coefficiente 2,44% per militari con anzianità inferiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 85 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, costituisce il coerente sviluppo di quello affermato con la sentenza n. 1/2021/QM per il personale militare con anzianità ricompresa tra quindici e diciotto anni. Il petitum sostanziale di ricalcolo della pensione, sotteso alla domanda di applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, esclude il vizio di ultrapetizione in capo alla statuizione conforme al principio nomofilattico.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione liquidata a decorrere dal 7 maggio 2018 con il sistema di calcolo misto, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento in godimento invocando l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Al 31 dicembre 1995 l’interessato vantava un’anzianità di quattordici anni, due mesi e cinque giorni, dunque inferiore ai quindici anni.
La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 363 del 13 ottobre 2020, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e richiamando il principio affermato dalle Sezioni riunite n. 12/2021, intervenuto dopo la decisione di primo grado. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, salvo rimettersi alle valutazioni della Sezione in ragione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza contabile sull’applicabilità del più favorevole coefficiente dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alle pensioni liquidate col sistema misto. Il trattamento dell’appellante era stato liquidato con il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del 44%, per difetto del requisito dei diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995.
Il conflitto orizzontale tra le Sezioni d’appello ha dato impulso all’intervento delle Sezioni riunite, adite dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza di deferimento n. 12/2020 e dalla Sezione prima centrale d’appello con le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020. Con la pronuncia n. 1/2021/QM le Sezioni riunite hanno enunciato il principio del calcolo della quota retributiva secondo l’effettivo numero di anni maturati, escludendo l’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, che avrebbe prodotto una duplicazione di valorizzazione dei trattamenti.
Il correttivo ermeneutico è stato individuato mettendo a denominatore il numero di anni fissato per l’accesso al calcolo misto, ossia diciassette anni e trecentosessantaquattrogiorni: il rapporto tra quarantaquattro e tale valore conduce all’aliquota del 2,445% per anno, arrotondata al 2,44%. Con la successiva sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno esteso il medesimo trattamento al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e inferiore a quindici al 31 dicembre 1995. La giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme, come attestano le pronunce richiamate della stessa Sezione e delle Sezioni d’appello.
Poiché l’appellante aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a quindici anni, trova applicazione il principio della sentenza n. 12/QM/2021. La Sezione esclude il vizio di ultrapetizione: il ricorso, pur imperniato sull’art. 54, era espressione di un petitum sostanziale di ricalcolo della pensione. La sentenza impugnata è quindi riformata, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione, sulla quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44%. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica.
Nota della Redazione
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