Non luogo a deliberare sul decreto di reggenza revocato e consolidato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 222 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità, la Sezione regionale dichiara il non luogo a deliberare quando l’atto sottoposto a visto sia stato revocato da un provvedimento successivo. La revoca determina il venir meno dell’oggetto del controllo, poiché l’atto originario non è più idoneo a produrre effetti. Il consolidarsi del provvedimento revocante, a sua volta non sottoposto a controllo in quanto di natura giudiziale, preclude ogni ulteriore valutazione di legittimità. Il rapporto di logica consequenzialità tra l’atto revocato e quello revocante esclude che il primo possa essere esaminato autonomamente.
Il Fatto
Un’articolata vicenda giudiziaria davanti al giudice del lavoro aveva condotto all’emanazione di un decreto con cui il commissario ad acta conferiva a una dirigente scolastica l’incarico presso un istituto comprensivo, in esecuzione di una misura cautelare. In precedenza, con un decreto dell’ufficio scolastico regionale, era stata assegnata per reggenza a un’altra dirigente la titolarità di un distinto istituto. A seguito della stabilizzazione del decreto commissariale, il successivo decreto dell’ufficio scolastico disponeva la revoca di quella reggenza e il trasferimento d’ufficio della dirigente in precedenza assegnata.
Il decreto originario di conferimento della reggenza veniva sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale. La questione era se tale atto potesse ancora essere esaminato nel merito, una volta intervenuta la sua revoca.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il presupposto fattuale del controllo richiamando la propria precedente deliberazione con cui aveva dichiarato il non luogo a deliberare sul decreto del commissario ad acta. Quel provvedimento, di natura giudiziale, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, e la Sezione ne prende atto rilevandone il consolidamento.
Tale consolidamento si riflette sugli atti successivi. Il decreto che aveva assegnato la reggenza all’altra dirigente è stato revocato da un provvedimento dell’ufficio scolastico regionale, adottato proprio in conseguenza della stabilizzazione del decreto commissariale. Il decreto revocante si pone quindi in un rapporto di logica consequenzialità con l’atto di natura giudiziale, che ne costituisce il presupposto fattuale ineliminabile.
Da qui la conseguenza processuale: il decreto di conferimento della reggenza, essendo stato revocato, non è più idoneo a produrre effetti e non può formare oggetto di una pronuncia di legittimità. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare.
La pronuncia dispone infine la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ufficio scolastico regionale, nella sezione dedicata ai controlli e ai rilievi sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, con obbligo per l’amministrazione di informare la Sezione dell’avvenuta pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.