Riliquidazione pensione su arretrati da sentenze giuslavoristiche e accessori (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 280 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, senza che rilevi la causa del ritardo. L’obbligazione pensionistica costituisce debito di valore e ad essa si applica l’art. 167, co. 3, c.g.c., con decorrenza degli accessori dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Nei procedimenti complessi di riliquidazione, che coinvolgono più amministrazioni, l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni segmento procedimentale, potendo indirizzare un’unica istanza a tutte le amministrazioni coinvolte, tenute a istruirla secondo il principio di leale collaborazione. La domanda dell’INPS di manleva verso le ex amministrazioni datoriali per gli accessori pensionistici esula dalla giurisdizione contabile, spettando al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente universitario in servizio presso un’azienda ospedaliera universitaria e collocato in quiescenza dal 01.11.2017, ha agito davanti alla Corte dei conti per la riliquidazione della pensione. Il trattamento era stato quantificato dall’INPS sulla base della retribuzione della categoria DS, di importo inferiore a quella spettante.
Con due sentenze del Tribunale di Palermo passate in giudicato, l’amministrazione datrice era stata condannata a corrispondere le differenze retributive ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, con equiparazione al trattamento del dirigente sanitario non medico. Dopo il pagamento degli arretrati, il ricorrente ha chiesto all’INPS la ricostruzione del trattamento pensionistico sul parametro corretto, oltre a interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Sulla eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per violazione dell’art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c., il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva presentato una diffida individuale a tutte le amministrazioni resistenti. Nei procedimenti complessi di riliquidazione, che coinvolgono più enti, non è richiesta una domanda per ogni singolo segmento procedimentale: è sufficiente un’unica istanza indirizzata a tutte le amministrazioni, che la istruiranno secondo il principio di leale collaborazione.
Quanto alla domanda di riliquidazione, dopo il deposito del ricorso l’INPS ha provveduto a ricostruire la pensione valorizzando i nuovi imponibili e ha pagato gli arretrati nella rata di luglio 2025. Poiché l’esecuzione è stata ritenuta pienamente satisfattiva per la sorte capitale, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua.
È rimasta invece controversa la debenza degli accessori. L’INPS ne contestava il pagamento, avendo già corrisposto gli interessi sulle differenze retributive, e ne indicava la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza giuslavoristica. La tesi è stata ritenuta manifestamente infondata: la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica fa decorrere interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo, senza che rilevi la causa del ritardo, trattandosi di debito di valore cui si applica l’art. 167, co. 3, c.g.c.
La Corte ha richiamato le Sezioni Riunite con la sentenza 10/QM/2002, secondo cui il maggior danno da svalutazione, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo, decorrendo dal giorno di maturazione del credito. Ha quindi condannato l’INPS al pagamento degli accessori sulle differenze dei ratei arretrati già corrisposti.
Sulla domanda di manleva proposta dall’INPS verso le ex amministrazioni datoriali, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione. Richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 15747/2019, ha qualificato il petitum sostanziale come restituzione di somme per ritardo imputabile al datore di lavoro, materia estranea alla giurisdizione contabile e devoluta al giudice ordinario. In conclusione, ha compensato integralmente le spese di lite e nulla ha disposto sulle spese di giustizia, stante il principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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