Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 46 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al termine fissato con decreto, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con previsione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento. Il giudice aveva fissato il termine con proprio decreto.
Successivamente l’Amministrazione comunicava l’avvenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile, regolarmente parificato. La Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la natura del giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. Tale procedimento è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Nel caso concreto risulta acquisito agli atti che il conto relativo all’anno 2019 è stato depositato in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione del termine. La presentazione del conto da parte dell’agente contabile integra dunque il venir meno dell’interesse alla pronuncia, determinando la cessazione della materia del contendere.
Il giudice richiama a sostegno una serie di precedenti conformi delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, tutte nel senso della definizione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito del deposito del conto.
Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando sul punto ulteriori precedenti delle sezioni regionali del Veneto e della Campania.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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