Indebito pensionistico: il giudicato esclude l’affidamento incolpevole (Corte dei Conti Sez. I App. n. 18 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla revoca del trattamento di quiescenza per perdita del grado con efficacia retroattiva si riflette sul successivo giudizio di recupero dei ratei indebitamente erogati, privo di efficacia di giudicato ma idoneo a condizionare lo stato soggettivo del pensionato. Chi, al momento del collocamento in congedo, sia consapevole della pendenza di un procedimento penale o disciplinare per fatti precedenti al pensionamento, non può invocare un affidamento incolpevole sulla definitività dei pagamenti, poiché il diritto a pensione è soggetto ab origine a condizione risolutiva espressa. Il mero decorso del tempo non basta a fondare la buona fede, dovendo il giudice valutare tutti gli elementi del caso concreto secondo i principi delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM. Il giudice è tenuto a conoscere i propri precedenti, la cui ignoranza vizia la motivazione e consente la deduzione della relativa questione in appello.
Il Fatto
Un appartenente al corpo militare veniva collocato in congedo nel novembre 2006 per riforma, con attribuzione di pensione privilegiata. Successivamente, per fatti risalenti al servizio, interveniva la perdita del grado per rimozione, con decorrenza retroattiva, e l’INPS nel febbraio 2014 sospendeva il trattamento.
A distanza di dodici anni dall’attribuzione, l’Istituto contestava un indebito di oltre euro 253.335,02. Il giudice regionale accoglieva il ricorso del pensionato, dichiarando l’irripetibilità delle somme per affidamento incolpevole e ingiustificata inerzia amministrativa, con restituzione delle ritenute cautelari senza interessi né rivalutazione. Proponevano appello il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza e, in via incidentale, l’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione degli appelli, proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 184, comma 1, del codice di giustizia contabile. Individua poi la questione assorbente nella sussistenza di un precedente giudicato di questa Sezione, sentenza n. 118/2018, reso tra le stesse parti e relativo all’insussistenza del diritto a pensione a seguito della perdita del grado con decorrenza retroattiva.
Da quel giudicato emerge un principio di ampia portata: i provvedimenti di perdita del grado per rimozione operano anche nei confronti di chi sia già cessato dal servizio per inabilità, travolgendo il titolo giuridico al trattamento di quiescenza. Il giudice di appello ha ricostruito la fattispecie come un diritto pensionistico soggetto ab origine a condizione risolutiva espressa: il militare, per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare, era consapevole che la definitiva spettanza del diritto dipendeva dall’esito di quel procedimento.
Non rileva che il trattamento fosse qualificato come definitivo, poiché la definitività attiene ai conteggi di un trattamento che nel suo an resta condizionato. Alla data del decreto di concessione il pensionato era già destinatario di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, dunque consapevole del rischio di revoca.
Il primo giudice ha invece valorizzato il solo notevole lasso di tempo intercorso tra attribuzione e accertamento dell’indebito, omettendo la valutazione degli altri elementi richiesti dalla Sezioni Riunite n. 2/2012/QM e trascurando i provvedimenti disciplinari e i preavvisi di sospensione e recupero comunicati al pensionato. Il tempo è solo uno degli indici del legittimo affidamento, non l’unico.
È respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale ex art. 170 del c.g.c.: il primo giudice ha ignorato i precedenti della magistratura contabile, e la relativa questione è comunque deducibile in appello in difetto di motivazione. La Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui il giudice deve conoscere i propri precedenti, già condiviso con la sentenza n. 211/2022. Gli appelli sono pertanto accolti e la sentenza di primo grado riformata, con condanna dell’appellato alle spese.
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Nota della Redazione
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