Ricalcolo pensione Polizia penitenziaria con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 178 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge 30 dicembre 2021, n. 234 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, il coefficiente di rendimento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La disposizione non ha natura di interpretazione autentica, ma innovativa: essa trova applicazione anche ai trattamenti pensionistici già liquidati, con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Sulle differenze per ratei arretrati spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. Resta fermo che, prima di tale intervento normativo, l’art. 54 non era applicabile al personale del Corpo di polizia penitenziaria, avente ordinamento civile.

Il Fatto

Un dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, collocato in quiescenza dal 1° settembre 2019, aveva chiesto la rideterminazione della pensione, calcolata con il sistema misto, invocando l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota liquidata con il sistema retributivo, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. L’Istituto previdenziale aveva applicato la minore aliquota dell’art. 44, riservata al personale civile, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, non avendo la Polizia penitenziaria natura militare.

La Sezione giurisdizionale regionale aveva respinto il ricorso, qualificando il Corpo come civile ai sensi dell’art. 1, legge n. 395/1990. L’interessato ha proposto appello, evidenziando di essersi arruolato nel 1982, prima della smilitarizzazione, e richiamando la successiva legge n. 234/2021 nonché la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello ricostruisce anzitutto il quadro antecedente. La giurisprudenza prevalente delle Sezioni di appello aveva costantemente negato l’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia penitenziaria, sul rilievo che l’art. 1, legge n. 395/1990 qualifica il Corpo come civile e destinatario, in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato. L’aliquota di rendimento dell’art. 54 ha come esclusivo destinatario il personale militare.

Né la circostanza che l’appellante si fosse arruolato quando il disciolto Corpo degli agenti di custodia era militare consente conclusioni diverse. Il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge, come affermato dalla Corte costituzionale n. 169/1986 e dalla Cass. n. 4194/2003. Lo stesso fluire del tempo giustifica discipline differenziate, senza violazione dell’art. 3 Cost.

Il quadro muta con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che estende espressamente il coefficiente elaborato dalle Sezioni riunite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in ragione della specificità delle funzioni riconosciuta dall’art. 19, legge n. 183/2010. La norma persegue una finalità perequativa, colmando la disparità creata dalle sentenze n. 1 e n. 12 del 2021.

Quanto agli effetti temporali, la Corte reputa che la disposizione, di natura innovativa e non di interpretazione autentica, operi con una sorta di retroattività temperata: essa si applica anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Tale lettura è confortata dalla copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, ed è coerente con la Corte costituzionale n. 33/2023, secondo cui la riliquidazione opera solo dal rateo di gennaio 2022.

L’appello è dunque parzialmente accolto. Il Collegio riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento con applicazione, per ogni anno utile e in proporzione per le frazioni, del coefficiente del 2,44 per cento, senza arretrati anteriori al 1° gennaio 2022, con interessi e rivalutazione sulle differenze maturate. Le spese del grado sono compensate per l’intervenuta modifica normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *