Responsabilità contabile da condotte illecite su armi e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 238 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile come danno erariale quando il comportamento illecito del funzionario lede il prestigio e l’affidabilità dell’ente. Il clamor fori non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ma indica soltanto la dimensione del pregiudizio e opera quale aggravante. La divulgazione mediatica della vicenda non è dunque condizione necessaria della responsabilità. In assenza di prova di un vantaggio patrimonialmente quantificabile, il danno va liquidato in via equitativa, con valutazione congrua rispetto alla reale portata della vicenda.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un Ispettore Superiore della Polizia di Stato, in quiescenza, chiedendone la condanna al pagamento di 7.000,00 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito muove da una sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato, abuso di ufficio e falsità ideologica, relativamente ad episodi occorsi nel 2018.
Secondo l’accertamento penale, il convenuto, titolare di licenza per collezione di armi, si era appropriato di diverse armi da fuoco consegnate per la rottamazione o detenute illegalmente, rivendendone alcune e alterando le annotazioni nelle banche dati per occultare i delitti. Le armi erano state in gran parte restituite, tranne una. Il convenuto ha contestato la sussistenza e la quantificazione del danno, negando rilievo al valore culturale delle armi e sottolineando l’assenza di eco mediatica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio consolidato della risarcibilità del danno da lesione del diritto al prestigio e all’immagine della pubblica amministrazione, quale conseguenza della condotta illecita dei funzionari pubblici. Il pregiudizio si sostanzia nella perdita di credibilità e affidabilità dell’ente, che ingenera la convinzione che i comportamenti patologici dei singoli agenti siano un connotato usuale dell’organizzazione.
La Corte rileva che è pacifica la sussistenza del presupposto della sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, richiamando la fattispecie dell’art. 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994. Il convenuto risulta condannato in via definitiva anche per il reato di peculato.
Nel merito delle condotte, il Collegio sottolinea come sia provato che il convenuto abbia posto in essere ripetuti illeciti per finalità personali, compresa la rivendita delle armi, e abbia alterato le dichiarazioni di consegna e le banche dati SDI per occultare le appropriazioni. Si tratta di comportamenti adottati in più occasioni e in grave spregio delle regole sulla gestione e movimentazione delle armi.
La difesa sosteneva che la divulgazione della notizia sugli organi di stampa costituisse elemento costitutivo della fattispecie. Il Collegio dissente: il clamor fori non è elemento costitutivo del danno all’immagine, ma ne indica soltanto la dimensione e va considerato quale aggravante. Nel caso concreto, il pregiudizio si è prodotto in un contesto interno all’amministrazione, coinvolgendo gli organi di vertice della Polizia di Stato e il contesto lavorativo, con lesione della reputazione della particolare missione istituzionale di sicurezza.
Quanto alla quantificazione, la Corte ricorda che, quando manca la prova di un vantaggio patrimonialmente rilevante o questo non è oggettivamente quantificabile, il danno si liquida in via equitativa. Il valore culturale delle armi è stato solo prospettato, senza prova; le armi sono state quasi tutte restituite; la vicenda non ha avuto eco mediatica. La pretesa della Procura risulta perciò sproporzionata. Il Collegio quantifica il danno in 1.000,00 euro, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, con spese di giudizio a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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