Rinuncia al ricorso pensionistico e estinzione del giudizio davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 289 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, tempestivamente depositata dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del processo davanti al giudice contabile, senza necessità di ulteriori statuizioni nel merito. L’attenuazione dell’interesse alla decisione, dovuta alla controvertibilità delle soluzioni interpretative e alla presenza di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, configura un valido presupposto per la rinuncia. L’estinzione comporta il non luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., atteso che la declaratoria consegue esclusivamente alla manifestazione di volontà della parte, senza che sia intervenuta alcuna attività processuale della controparte.
Il Fatto
Il ricorrente, un militare in congedo, aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo la rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento. In particolare, la domanda mirava a ottenere il ricalcolo della quota di pensione per anzianità successiva al 01.01.2012 (c.d. quota C), sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo, maggiorato dell’accantonamento maturato durante il periodo di ausiliaria.
Nel corso del giudizio, però, la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti, motivata dalla controvertibilità delle possibili soluzioni interpretative della disposizione normativa applicabile e dalla presenza di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, che avevano fatto venir meno l’interesse a coltivare ulteriormente il ricorso. L’amministrazione convenuta, il Ministero della Difesa, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha rilevato che la parte ricorrente ha espressamente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, mediante atto depositato in Segreteria. Tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla parte che aveva introdotto il processo, risulta idonea a determinarne l’estinzione, senza che sia necessario alcun esame nel merito della controversia.
La decisione si fonda sulla riconosciuta preclusione di ogni ulteriore statuizione da parte del giudicante, una volta intervenuta una valida rinuncia. La fattispecie è regolata dall’art. 110 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), che disciplina l’estinzione del processo e i suoi effetti, stabilendo che, in tali evenienze, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha disposto il non luogo a pronuncia, non essendo configurabile una soccombenza virtuale in un giudizio definito da un atto di parte estintivo del rapporto processuale. L’assenza di costituzione del Ministero della Difesa, inoltre, ha escluso la necessità di qualsivoglia regolazione delle spese tra le parti.
La pronuncia, infine, è stata pubblicata mediante deposito in Segreteria, con integrale applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, attraverso l’oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi dell’interessato.
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Nota della Redazione
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