Ricalcolo pensione Polizia Penitenziaria con aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 25 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31.12.1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La disposizione, priva di portata interpretativa e dunque di efficacia retroattiva, si applica anche al personale già collocato in quiescenza al 31.12.2021 e ai giudizi pendenti. La decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo va individuata nell’1.01.2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2022.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria dal 12 gennaio 1982 e collocato in quiescenza il 22 ottobre 2013, è titolare di una pensione calcolata con il sistema misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva di diciassette anni e otto mesi. L’INPS aveva applicato al trattamento la aliquota di rendimento prevista per il personale civile, anziché quella riservata al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione con l’attribuzione della percentuale del 2,44 per cento sulla base pensionabile, con decorrenza dall’1.01.2022, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha chiesto l’adozione di ogni statuizione conforme alla propria circolare n. 44/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31.12.1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il giudice contabile esclude che la norma abbia portata interpretativa e quindi efficacia retroattiva. Su questa premessa si innesta il percorso argomentativo che sostiene la decisione: la giurisprudenza contabile, qui richiamata, ha ritenuto la disposizione applicabile ai pensionati cessati dal servizio prima del 31.12.2021 e ai giudizi pendenti.
Da tale orientamento la Corte desume due principi: il beneficio spetta anche al personale già in quiescenza al 31.12.2021; la decorrenza economica dell’aumento va fissata all’1.01.2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riferimento normativo a chi era in possesso al 31.12.1995 di un’anzianità inferiore a diciotto anni effettivamente maturata giustifica l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 anche a chi era già in quiescenza.
La Corte richiama, in senso conforme, le pronunce d’appello n. 45 del 20 gennaio 2022 e n. 33 del 7 febbraio 2022. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla maggiorazione sui ratei percepiti dall’1.01.2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’INPS in favore del ricorrente nella misura di euro 300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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