Concessionario privato e discarico: irrilevante l’affidamento sulla proroga (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 159 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario privato della riscossione, che ha omesso di presentare la comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 confidando nell’applicabilità della normativa derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015, non può essere dichiarato inadempiente ai propri obblighi di diligenza per il solo ritardo, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, occorrendo verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico. Resta fermo che l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non pone un termine decadenziale nel richiedere “immediatamente” al concessionario la somma iscritta a ruolo, stante l’indeterminatezza dell’avverbio. Il diniego di discarico tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve anzi proseguire, e il giudice ne valuta l’esito anche successivo. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo della somma iscritta a ruolo, non residuando spazio per la definizione agevolata.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avviava una verifica su numerose partite creditorie affidate alla SO.G.E.T. s.p.a., concessionaria privata della riscossione, e adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. La società impugnava i dinieghi davanti alla Corte dei conti, eccependo vizi procedimentali e contestando il potere dell’ente di effettuare i controlli.
Nel corso del giudizio intervenivano due pronunce della Corte costituzionale, con sospensione dei procedimenti. I giudizi venivano poi riassunti e il contenzioso giungeva a decisione. Il ricorso all’esame riguarda una singola partita, relativa a un ruolo dell’anno 2008.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria precedente pronuncia, alla cui motivazione fa rinvio, con cui ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai rapporti tra l’ente locale e il concessionario. Le sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non le norme della legge finanziaria del 2015, riferibili alle sole società di riscossione a partecipazione pubblica.
Su tale base il Collegio ha escluso la decadenza del Comune dal potere di contestazione: l’espressione “immediatamente” usata dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non individua un termine certo e non può assumere valenza decadenziale. Ha inoltre affermato che la ricorrente, quale cessionaria di ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti attivi e passivi del precedente concessionario, assumendone anche le responsabilità.
Il punto centrale è il ragionevole affidamento. Pur erroneamente, la concessionaria confidava nell’applicabilità della normativa derogatoria e nella correttezza del proprio operato: il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità non basta dunque a fondare la perdita del diritto al discarico, occorrendo verificare in concreto i presupposti sostanziali.
Il Collegio passa allora all’esame del merito e rileva che la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata ed episodica, con lunghe pause e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle. Non risulta alcun recupero, neppure parziale, né interlocuzione documentata con il Comune. La tempestiva impugnazione del diniego non esonera la concessionaria dal proseguire la riscossione: un’inerzia protratta espone al rischio di prescrizione e pregiudica l’esito dell’azione.
Da qui la conferma del diniego. Il Collegio precisa infine che, rigettato il ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo della somma iscritta a ruolo, non potendo applicarsi la misura ridotta di un ottavo, riservata alla definizione agevolata tempestiva. La complessità del quadro normativo giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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