PUA di iniziativa privata nullo senza assenso di tutti i proprietari (TAR Emilia-Romagna n. 1186 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo di iniziativa privata che ricomprenda immobili appartenenti a proprietari estranei al procedimento è illegittimo se approvato senza il loro preventivo assenso. Presupposto indefettibile per l’adozione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, ai sensi dell’art. 28 L. n. 1150/1942, è la partecipazione e il consenso di tutti i titolari delle aree comprese nell’ambito perimetrato dallo strumento urbanistico sovraordinato. Non è consentito ritagliare all’interno dell’ambito unitariamente concepito dal PSC un sotto-ambito ridotto, al solo fine di eludere il dissenso degli altri proprietari. L’illegittimità per vizio genetico della pianificazione attuativa assorbe ogni censura relativa al quomodo dell’intervento.

Il Fatto

I ricorrenti, una società agricola e i suoi soci, impugnano la deliberazione di Giunta comunale n. 75/2014, la convenzione urbanistica del 26.05.2014, la nota SUAP del 14.12.2015 e il permesso di costruire n. 2015/267 del 03.06.2015, tutti relativi al PUA APS.i Pedemontana di iniziativa privata promosso da una società controinteressata.

La società agricola ricorrente è proprietaria di immobili ricompresi nel perimetro dell’ambito. La precedente impugnazione degli atti originari era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con pronuncia confermata in appello. Di qui il nuovo ricorso, con il quale si deduce la pretermissione procedimentale della proprietaria e l’assenza del suo preventivo assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Incombe su chi contesta la tempestività dell’impugnativa l’onere di provare la tardività della notifica. Le controinteressate non hanno dimostrato né allegato la pubblicazione sul BUR dell’avviso di avvenuta approvazione del PUA, né la comunicazione individuale ai proprietari prescritta dall’art. 16 L. n. 1150/1942. In assenza della prova rigorosa del dies a quo, il ricorso è tempestivo.

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità. La pronuncia di improcedibilità sul ricorso avverso l’atto originario ha spostato l’interesse dei ricorrenti sulla deliberazione sopravvenuta n. 75/2014, nei cui confronti possono dedursi tutti i vizi che affliggevano l’atto presupposto. Le censure relative al PUA nella sua interezza sono pertanto ammissibili.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 28 L. n. 1150/1942 richiede, per i piani attuativi di iniziativa privata, la partecipazione e il consenso di tutti i proprietari. La società agricola non è stata interpellata: circostanza non contestata. La tesi delle controinteressate, secondo cui il piano riguarderebbe solo immobili propri, è smentita dai fatti e dal diritto. Gli immobili della ricorrente ricadono nell’Ambito perimetrato dal PSC e il mappale 18 (ora 679) è espressamente ricompreso nella Relazione Tecnico Descrittiva e nelle NTA del PUA.

Il Collegio ribadisce che, se l’Ambito è concepito unitariamente dal Piano regolatore, la sua attuazione non può che essere unitaria. È quindi illegittima la pretesa di ritagliare un sotto-ambito per aggirare il dissenso dei proprietari. Il vizio genetico travolge l’intera procedura ed è assorbente rispetto alle censure sul quomodo, che l’Amministrazione dovrà riesaminare in fase istruttoria, nel contraddittorio di tutti i proprietari, in caso di riattivazione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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