Ricalcolo pensione e servizio militare: cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 93 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la circostanza che l’ente previdenziale provveda al ricalcolo della pensione in corso di causa, includendo il periodo di servizio militare obbligatorio in precedenza non considerato, determina l’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente e la conseguente cessazione della materia del contendere, quando la parte aderisca alla relativa declaratoria. In tale ipotesi la regolazione delle spese di lite non segue il criterio della soccombenza formale, ma il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione processuale che l’ente avrebbe assunto ove il ricalcolo non fosse intervenuto. La liquidazione degli onorari avviene pertanto in favore del difensore antistatario, in applicazione dei parametri vigenti e dello scaglione di valore di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti chiedendo il ricalcolo della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema misto. La pensione erogata, secondo la prospettazione, non teneva conto del periodo di servizio militare obbligatorio regolarmente prestato per anni uno, mesi dieci e giorni venticinque. L’atto di conferimento dell’ente previdenziale individuava, infatti, quale primo periodo utile quello versato alle dipendenze di un Comune, con decorrenza successiva.

Esperiti senza esito i tentativi di ricalcolo in via amministrativa, il ricorrente ha introdotto il giudizio, chiedendo la condanna al pagamento della maggior somma dovuta, con interessi e rivalutazione, oltre alla refusione delle spese in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

L’ente previdenziale, costituendosi, ha eccepito che l’amministrazione datrice di lavoro aveva trasmesso in ritardo i dati necessari al corretto calcolo, in particolare in ragione del passaggio dal modello PA04 e dal modello PL1 al processo telematico tramite le procedure Passweb. Una volta acquisiti i dati, l’ente ha provveduto al ricalcolo, includendo il periodo di servizio militare, con liquidazione delle somme arretrate, comprensive di interessi legali, sulla prima rata utile.

All’udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti. Il difensore del ricorrente, dichiarata l’integrale soddisfazione dell’interesse, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Preso atto dell’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudice ha liquidato in favore del difensore le spese di lite, quantificate in applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101 e euro 5.200, valore minimo, fasi di studio e introduttiva, oltre accessori di legge se dovuti. L’ente è stato condannato al pagamento delle spese così liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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