Il dolo degli amministratori di fatto delle Onlus fonda la responsabilità solidale per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 109 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale, il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale, ma i fatti accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, hanno efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto e alla sua commissione da parte del condannato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.. L’occultamento doloso del danno, che ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 fa decorrere la prescrizione quinquennale dalla sua scoperta, deve determinare una situazione di obiettiva inconoscibilità del danno. In presenza di un illecito erariale commesso da più soggetti in concorso tra loro, la responsabilità è parziaria, salvo che i concorrenti abbiano agito con dolo, nel qual caso rispondono solidalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994. La sussistenza della giurisdizione contabile è radicata sullo sviamento di fondi pubblici dalle finalità istituzionali, a prescindere dallo strumento privatistico adottato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia conveniva in giudizio diversi soggetti, tra cui amministratori e soci di alcune cooperative sociali e Onlus, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale derivante dalla distrazione di finanziamenti pubblici erogati dalle Prefetture di Lodi, Parma e Pavia per la gestione dell’accoglienza dei migranti. L’azione si fondava sull’accertamento, in sede penale, di un’organizzazione criminosa finalizzata a ottenere l’aggiudicazione dei relativi bandi mediante la presentazione di documentazione falsa e l’indicazione di requisiti inesistenti, nonché sulla successiva distrazione delle somme percepite.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha affermato la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ord. n. 12156 del 30.04.2026), secondo cui la cognizione spetta al giudice contabile quando il danno derivi dalla violazione del dovere pubblicistico afferente all’attività svolta dal privato come agente dell’amministrazione, nella realizzazione di obiettivi di interesse generale. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti delle società cooperative estinte per cancellazione dal registro delle imprese, nonché la contumacia delle convenute interdette, e ha rigettato le eccezioni di nullità dell’atto di citazione e di prescrizione.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ricordato il principio della decorrenza del termine quinquennale dalla conoscibilità obiettiva del danno, salvo il caso di occultamento doloso, ove rileva la conoscenza effettiva. Nel caso di specie, la condotta fraudolenta ha integrato un’ipotesi di occultamento doloso, il cui termine è decorso dal momento in cui è venuta meno la segretezza delle indagini penali, con l’emissione dei decreti di giudizio immediato e di rinvio a giudizio nel corso del 2019. L’invito a dedurre notificato nel novembre 2023 è stato pertanto ritenuto tempestivo, anche considerando la sospensione dei termini per l’emergenza COVID e l’effetto interruttivo della costituzione di parte civile del Ministero dell’Interno nel processo penale.
Nel merito, la Corte ha valorizzato l’efficacia di giudicato delle sentenze penali di condanna passate in giudicato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dei convenuti, come il ruolo di promotori o partecipi dell’associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Per i soggetti le cui posizioni penali non erano ancora definitive, come il legale rappresentante di una cooperativa, la partecipante e un consigliere, la Sezione ha ritenuto il loro contributo causale comunque rilevante, sulla base delle risultanze probatorie del processo penale e della loro circolazione nel giudizio contabile, caratterizzato da autonomi elementi costitutivi.
Quanto alla natura del danno, la Corte ha precisato che esso consiste nella totalità delle somme erogate a favore di soggetti che non avevano titolo per essere affidatari delle convenzioni, non già nel danno da inadempimento contrattuale. Ha pertanto giudicato ragionevole e prudenziale il criterio della Procura, che ha decurtato le somme erogate di circa il 40% per tenere conto delle spese effettivamente sostenute, rigettando la richiesta di CTU contabile. Accertato l’elemento soggettivo del dolo in capo a tutti i convenuti responsabili, ne ha affermato la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, condannandoli al pagamento in favore delle Prefetture, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e convertendo in pignoramento i sequestri conservativi disposti.
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Nota della Redazione
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