Prescrizione dell’azione erariale e interpretazione dell’art. 66 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 89 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’art. 66 c.g.c. consente l’interruzione della prescrizione una sola volta, mediante formale atto di costituzione in mora o invito a dedurre del pubblico ministero contabile. Il biennio previsto dalla norma non è un periodo fisso da sommare al termine quinquennale, ma il periodo massimo aggiungibile al tempo residuo per il maturare dell’ordinario termine quinquennale decorrente dall’esordio della prescrizione. Il termine complessivo non può in ogni caso eccedere i sette anni dall’esordio medesimo. Ne deriva che, una volta intervenuta l’interruzione, il nuovo termine decorre dall’atto interruttivo e non è automaticamente quinquennale, ma è calcolato caso per caso in ragione del tempo residuo, con il limite massimo di due anni di proroga.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del titolare di un’azienda agricola per un presunto danno erariale di euro 68.396,56 arrecato all’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Il pregiudizio derivava dalla revoca totale di un contributo concesso a valere su misure del PSR 2007/2013, poiché l’immobile finanziato per uso ufficio aziendale sarebbe stato in gran parte destinato ad abitazione civile.

Il convenuto ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell’azione erariale, assumendo che il fatto generatore del danno si sarebbe realizzato nel gennaio 2017, a seguito di verifica straordinaria in loco, e che il termine quinquennale sarebbe maturato prima della notifica dell’invito a dedurre, avvenuta il 19 aprile 2023. Nel merito ha contestato la sussistenza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo è stato individuato nel 25 gennaio 2017, data in cui i funzionari regionali eseguirono il controllo straordinario in loco accertando la destinazione dell’immobile difforme da quella finanziata. Su tale data entrambe le parti hanno convenuto, risultando così compiutamente emerso l’illecito erariale.

La Corte ha quindi verificato la disciplina applicabile. L’ordinario termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturato il 25 gennaio 2022. Poiché l’agenzia regionale ha notificato al convenuto l’atto di costituzione in mora il 4 maggio 2017, la prescrizione è maturata, secondo il Collegio, il 4 maggio 2022, con conseguente tardività dell’invito a dedurre del 19 aprile 2023.

La Corte ha respinto la tesi del pubblico ministero contabile, secondo cui l’atto di intimazione avrebbe comportato lo slittamento automatico del termine di un ulteriore biennio, con maturazione al 4 maggio 2024. L’art. 66 c.g.c. ammette una sola interruzione del termine prescrizionale e pone limiti alla durata del nuovo termine. Il secondo comma della disposizione stabilisce che al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni, fermo restando che il termine complessivo non può eccedere i sette anni dall’esordio.

Il Collegio ha valorizzato il tenore letterale della norma, chiarendo che il biennio costituisce il periodo massimo aggiungibile al tempo residuo e non un periodo fisso. La conferma sistematica è stata rinvenuta nell’art. 20, secondo comma, lett. d), della legge n. 124/2015, che fissa il criterio direttivo della delega nei medesimi termini. Il nuovo termine decorre dall’atto interruttivo e non è più in ogni caso quinquennale, ma è calcolato caso per caso.

Ne è conseguita, nel caso concreto, la maturazione della prescrizione al 4 maggio 2022 e la declaratoria di intervenuta prescrizione dell’azione erariale, con rigetto della domanda attorea. Ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, considerata la trattazione della sola questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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