Danno alla concorrenza e parere ANAC non vincolante: prova necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 9 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere con cui l’ANAC dichiara la non conformità a legge di un accordo quadro già stipulato ha natura non vincolante e non assume valore di accertamento definitivo della illegittimità dell’atto. Esso non configura di per sé danno erariale, che deve essere provato dalla Procura contabile con riferimento a un termine di comparazione omogeneo, non ricavabile da campioni che aggreghino procedure e tipologie di affidamento eterogenee. Il danno alla concorrenza non opera in re ipsa e va accertato con ogni mezzo idoneo, mediante raffronto con i ribassi conseguiti in gare similari e temporalmente prossime. La sola violazione delle regole dell’evidenza pubblica non è sufficiente.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato quattro tecnici della Provincia di Vercelli — un RUP, una dirigente e due progettisti — per sentirli condannare al pagamento di euro 633.009,60, poi rideterminati in euro 603.018,83, a titolo di danno da violazione della concorrenza. Addebito ripartito in quote del 50, 20 e 15 per cento.
L’azione prende le mosse da un esposto anonimo del 6.10.2022 sul presunto illegittimo rinnovo di un accordo quadro per lavori di manutenzione stradale, di valore dichiarato di 20.400.000,00 euro, stipulato con il medesimo RTI. La Procura ha assunto come base i sei profili di non conformità accertati dall’ANAC nel parere n. 447 del 26.9.2023: illegittimo rinnovo, erronea indicazione del valore stimato, carenza progettuale, affidamento di lavori estranei, mancata suddivisione in lotti e clausole restrittive della concorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del parere reso dall’ANAC su provvedimento già emanato. Nell’esercizio della funzione consultiva di vigilanza collaborativa, l’atto ha carattere non vincolante, non reca termine di adeguamento e non impone alla stazione appaltante l’esercizio dei poteri di autotutela. Esso non è assimilabile a una pronuncia giurisdizionale né al controllo con ricusazione di visto, sicché la Procura non può farne derivare automaticamente l’illeceità dei provvedimenti e il conseguente danno.
Su questa premessa si misura l’eccezione di prescrizione. Le difese avevano rilevato che due convenuti non avevano partecipato alla stipula del secondo accordo quadro. Il Collegio osserva che tale prospettazione è coerente con la tesi attorea secondo cui il secondo accordo non era coperto da una valida clausola di rinnovo. Esso va quindi considerato, in tesi, aggiudicazione di fatto, autonoma rispetto al primo; per i convenuti che non vi hanno concorso opera il termine quinquennale decorrente dall’atto di citazione del 28 maggio 2025, con prescrizione dell’azione.
Nel merito, la Corte dichiara il primo accordo quadro eso stesso immune da censure e rileva l’intima contraddittorietà dell’impostazione attorea: la Procura, da un lato, lo ritiene non rinnovabile per la prevalenza dell’avviso pubblicato e degli atti di gara; dall’altro, ne assume il valore stimato esteso a circa 40 milioni proprio in ragione dell’opzione di rinnovo. Quanto al caso eccezionale che consente di superare il limite dei quattro anni, nessun rilievo critico è stato mosso nel merito alla insussistenza dei consistenti investimenti non ammortizzati.
La prova del danno è giudicata carente. Il campione costruito dall’Osservatorio regionale aggrega procedure negoziate, affidamenti diretti e appalti rispetto al diverso strumento dell’accordo quadro, con oggetti non comparabili: il difetto di significatività è logicamente percepibile senza necessità di consulenza tecnica. Anche il comparabile individuato nel ribasso del 5,16% del successivo accordo quadro non è omogeneo rispetto agli affidamenti diretti contestati. Mancano dunque il requisito oggettivo e quello soggettivo, non essendo configurabile la colpa grave in capo a chi operò su atti di gara univoci, la cui discrasia rispetto all’avviso europeo è imputabile a soggetto non evocato in giudizio. Quanto al danno da affidamento di lavori riconducibili a categoria estranea, la Corte esclude la prova di alcuna prestazione eseguita, il valore economico degli interventi risultando pari a zero.
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Nota della Redazione
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