Cessazione della materia del contendere e autotutela dell’INPS nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 2 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tale interesse va accertato con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. L’autotutela dell’ente previdenziale, che riconosca in via spontanea il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, integra il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale idoneo a determinare il soddisfacimento della pretesa. Il venir meno dell’interesse giustifica la compensazione delle spese quando, al momento del deposito del ricorso, sussistevano orientamenti non consolidati sulla questione.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti già appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio inferiore ai diciotto anni e sono stati collocati a riposo con il sistema c.d. misto. La quota retributiva era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo della più favorevole aliquota dell’art. 54 del medesimo decreto, con istanze e diffide rimaste prive di esito.
I ricorrenti hanno invocato l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in forza della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver agito in autotutela, conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali, provvedendo alla riliquidazione delle pensioni e chiedendo un rinvio per la cessazione della materia del contendere. La questione è poi approdata alla decisione dopo rinvii e un’istruttoria documentale.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce in via preliminare la cornice della cessazione della materia del contendere. Ne individua i presupposti nella sopravvenienza di una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. L’interesse rilevante è quello a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
La Corte richiama sul punto il proprio precedente, Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210, quale criterio guida per la verifica dei presupposti della declaratoria. La verifica è condotta in concreto sulle posizioni dei ricorrenti, tenendo conto dell’attività dispiegata dall’ente previdenziale nel corso del giudizio.
L’INPS ha dato atto del riconoscimento spontaneo del diritto di tutti i ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Il riconoscimento è testimoniato dall’adozione dei provvedimenti di rideterminazione depositati dall’ente, nonché dal pagamento delle spettanze, con ratei fissati in alcuni casi a febbraio, giugno o novembre 2023-2024.
Parte ricorrente, preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, ravvisando il soddisfacimento del diritto azionato per tutti i ricorrenti. La richiesta è stata confermata dall’INPS nel corso dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024. Su tali basi il giudice ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria.
In ordine alle spese, la Corte tiene conto dell’esito del giudizio e dei diversi orientamenti esistenti, al momento del deposito del ricorso, sull’applicabilità dell’art. 54 agli appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria. La pluralità di indirizzi giustifica la compensazione integrale tra le parti. Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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