Riconoscimento titolo sostegno estero e obbligo di valutazione comparativa (TAR Lazio n. 3845 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiamato a decidere sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro, non può rigettarla sul solo rilievo della natura di “titolo proprio” e non ufficiale del titolo estero. È tenuto a svolgere una valutazione comparativa in concreto, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, tra le competenze attestate dal titolo e dall’esperienza dell’interessato e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Ove il raffronto evidenzi lacune, l’Amministrazione deve adottare opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Un giudizio di radicale ed incolmabile diversità tra i percorsi formativi, fondato su argomenti apodittici e carenti, integra eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento in Italia del titolo formativo “Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno”, conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento di sostegno. L’istanza, presentata ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, è stata rigettata con decreto ministeriale del 06.11.2024.
Il diniego si fonda su due argomenti: da un lato, il titolo non sarebbe titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico spagnolo ma “titolo proprio” dell’università che lo rilascia, dunque non abilitante; dall’altro, il raffronto tra il percorso formativo estero e quello italiano avrebbe evidenziato differenze incolmabili. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza rimasta inappellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, rese proprio in materia di titoli di sostegno conseguiti all’estero. Da esse discende che il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni corrispondenti.
Su questa base il Tribunale ritiene illegittimo il provvedimento che considera ostativo al riconoscimento il solo dato della distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. Il Ministero deve invece valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, salva l’adozione di specifiche misure compensative ove necessarie.
Il Collegio esamina poi il raffronto effettuato dall’Amministrazione e lo considera apodittico e scarsamente argomentato. Gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative, che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non sia in grado di colmare le lacune della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.
La Corte richiama infine la giurisprudenza euro-unitaria, da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24. Anche fuori dall’ambito di applicazione della direttiva, ma entro quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo al confronto con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Lo Stato membro ospitante resta libero di tener conto, nella valutazione comparativa, anche di un titolo non riconosciuto nello Stato di origine.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di diniego ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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