Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 4 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Ai soli fini delle spese legali, secondo il principio della soccombenza virtuale, occorre valutare quale sarebbe stato l’esito del giudizio: se l’accoglimento sarebbe stato solo parziale, perché il beneficio richiesto era già stato riconosciuto prima della instaurazione del contraddittorio, la compensazione delle spese è giustificata.
Il Fatto
Il ricorrente, già assistente capo della Polizia di Stato, alla data del 31.12.1995 vantava un’anzianità di servizio di 11 anni, 11 mesi e 19 giorni ed era stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto. Al momento del collocamento in congedo la quota retributiva del trattamento pensionistico era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo della più favorevole aliquota prevista dall’art. 54; la retribuzione pensionabile non teneva conto degli aumenti stipendiali disposti con effetto retroattivo dal d.P.R. n. 57 del 20.04.2022 per il triennio 2019-2021.
Dopo una istanza/diffida trasmessa via PEC nel maggio 2023, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione, invocando anche l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 1092/73 con aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato entro il 31.12.1995.
La Motivazione della Corte
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha evidenziato che il ricorso gli era stato notificato in data 16.07.2024 e che già in data 12.12.2023 aveva provveduto a riliquidare la pensione applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione sino al 31.12.1995. Inoltre, in data 18.07.2024, a seguito dell’inserimento dei nuovi dati retributivi da parte della Prefettura, l’Istituto aveva effettuato l’ulteriore riliquidazione, con applicazione dalla rata di ottobre 2024.
L’INPS ha quindi chiesto il rigetto parziale del ricorso per i benefici già erogati prima della notifica e, per il resto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, non avendo dato origine alla controversia. Il ricorrente, con note del 6 dicembre 2024, ha dato atto della liquidazione di quanto richiesto con il cedolino di ottobre 2024 e ha aderito alla cessazione, insistendo sulla condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).
Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria, avendo entrambe le parti aderito. Quanto alle spese, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale e rileva che l’accoglimento sarebbe stato solo parziale: la riliquidazione con i benefici di cui all’art. 54 era già intervenuta nel febbraio 2024, prima dell’instaurazione del contraddittorio derivato dalla notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, come confermato da Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n. 453 del 14.01.2020 e da Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent. 43/A/2022. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Nota della Redazione
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