Il ricavo comprende l’intero corrispettivo anche se parte è pagata a terzi (Cass. civ. Sez. V n. 29812 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, l’art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r. impone di assumere come ricavo l’intero corrispettivo della cessione di beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, a prescindere dal fatto che il prezzo sia pagato interamente al venditore ovvero, in tutto o in parte, a un terzo. L’accordo riconducibile a una delegazione attiva di pagamento — con cui il venditore, creditore del prezzo, incarica l’acquirente, che accetta, di pagare parte del prezzo a un terzo — non riduce l’ammontare del ricavo, che si desume dalla clausola contrattuale che specifica il prezzo. Il corrispettivo del contratto d’appalto, collegato alla vendita e all’adattamento del bene alle esigenze dell’utilizzatore, non può essere portato in riduzione del ricavo della cessione e rileva esclusivamente come componente negativa del reddito, ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r. Discende da tale impostazione la violazione degli artt. 21 e 23 d.P.R. n. 633 del 1972 quando il venditore contabilizzi solo parte del corrispettivo, con conseguente inosservanza degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività di costruzione e vendita di immobili, cedeva un immobile a una società di leasing per un prezzo indicato in rogito in 400.000,00 euro, oltre IVA. Il corrispettivo era pagato solo in parte alla venditrice, mentre la restante quota era versata al titolare di un’impresa individuale, divenuto utilizzatore del bene nel contratto di locazione finanziaria e tenuto, secondo il giudice di secondo grado, a eseguire lavori sull’immobile.

L’Agenzia delle entrate contestava la registrazione in conto ricavi della sola somma incassata dalla venditrice, assumendo che l’intero corrispettivo avrebbe dovuto essere considerato ricavo ai sensi dell’art. 85 t.u.i.r. La CTR del Piemonte respingeva l’appello dell’Ufficio, ravvisando un contratto verbale di appalto tra venditrice e utilizzatore. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 85 t.u.i.r. e degli artt. 21 e 23 d.P.R. n. 633 del 1972.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. La sentenza di secondo grado era stata depositata il 23 dicembre 2016 e il ricorso era stato spedito il 19 dicembre e ricevuto il 27 dicembre 2017. Il ricorso è tempestivamente notificato: ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, per le controversie definibili pendenti in ogni stato e grado dinanzi alla giurisdizione tributaria sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e riassunzione destinati a scadere dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 settembre 2017, con conseguente rispetto del termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

Nel merito il motivo è fondato. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, in forza di un contratto verbale di appalto desumibile dal contratto di leasing, il venditore avesse correttamente considerato come corrispettivo non l’intero prezzo di vendita ma solo la parte concretamente incassata. Era però pacifico che il prezzo fosse stato indicato in rogito in 400.000,00 euro, oltre IVA.

La Corte esclude che i costi sostenuti dall’utilizzatore siano privi di titolo giuridico: tale titolo sussiste ed è costituito dal contratto verbale di appalto, per la cui conclusione non è richiesta la forma scritta. Tali costi erano correlati all’attività d’impresa della venditrice, poiché l’acquirente era una società di leasing e occorreva adattare l’immobile alle esigenze dell’utilizzatore.

Il passaggio centrale è la nozione di ricavo. L’art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r. considera ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa. Nel sinallagma contrattuale alla cessione del bene è correlato il pagamento di un prezzo. Ne deriva che l’intero corrispettivo della vendita di un immobile da parte di un’impresa che costruisce e cede immobili costituisce ricavo, a prescindere dal fatto che il prezzo sia pagato al venditore o a un terzo. Il corrispettivo dell’appalto non può ridurre il ricavo della cessione, ma rileva come costo di esercizio ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r.

La Corte qualifica l’accordo come delegazione attiva di pagamento: il venditore, creditore del prezzo, incarica l’acquirente, che accetta, di eseguire il pagamento di parte del prezzo in favore di un terzo. Ciò non esclude che l’intero corrispettivo continui a costituire ricavo. La soluzione sarebbe identica anche in presenza, come atto unilaterale del venditore, di una semplice indicazione di pagamento. La contabilizzazione di sola parte del corrispettivo integra quindi anche la violazione degli artt. 21 e 23 d.P.R. n. 633 del 1972. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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